ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dalla dott.ssa Valeria Rebizzani – Modena
La produzione di documenti attestanti l’esistenza di fidi rientra nell’onere probatorio della parte che agisce in ripetizione.
Le Istruzioni della banca d’Italia per il calcolo del TEG comprensive della commissione di massimo scoperto, in quanto successive al DM 01/07/2009, emanato a seguito della novella di cui alla legge n. 2 del 2009 valgono solo per i contratti stipulati successivamente al 01.01.2010, o al limite per le fasi di rapporto successive alla loro redazione.
Seppure il testo dell’art. 120 TUB (introdotto dalle Legge 147/2013), esclude la produzione di interessi su interessi, vietando l’anatocismo nei rapporti bancari, investe i rapporti ancora in essere dal 2014 in poi.
Lo svolgimento del rapporto in un segmento temporale “coperto” dalla delibera CICR 2000 radica l’affidamento della Banca in ordine alla legittimità degli addebiti praticati, se conformi alle indicazioni impartite dalla nota delibera.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Modena, dott. Paolo Siracusano, con la sentenza n. 250 del 03.02.2016.
Nel caso di specie, le attrici, rispettivamente la socia di una società cancellata e l’erede di un socio della stessa, riassumevano il giudizio attivato dalla società correntista nei confronti dell’istituto di credito lamentando, tra l’altro, l’applicazione di un tasso di interessi inglobante un’illegittima capitalizzazione trimestrale e superiore al tasso soglia nonché l’applicazione della commissione di massimo scoperto.
Per tali motivi la parte chiedeva la restituzione delle somme corrispondenti ai saldi reali sui propri conti correnti.
Si costituiva la banca convenuta la quale contestava la domanda attrice deducendo sia la pariteticità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, nonché l’espressa pattuizione della commissione di massimo scoperto e l’irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando, in primis il difetto di legittimazione attivo in capo alle parti che hanno riassunto la domanda, richiamando il principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale: “i rapporti attivi si trasferiscono ai soci a meno che si tratti di rapporti la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione ne faccia ritenere l’avvenuta implicita rinuncia da parte della società estinta per effetto della cancellazione dal Registro”. (cfr. SS.UU. 6070/2013 – http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-cancellate-dal-registro-imprese-effetti-processuali.html)
Una volta affermato il difetto di legittimazione attivo, il Giudice ha poi anche rilevato il mancato assolvimento del principio dell’onere della prova, gravante in capo alle attrici atteso che, come affermato dal CTU in corso di causa, non era stato possibile calcolare il TEG in quanto non erano stati prodotti i documenti attestanti l’esistenza di fidi.
Invero, precisa nella motivazione il Tribunale, l’onere probatorio sulla produzione dei documenti grava sulla parte che agisce in ripetizione.
Per quel che concerne poi l’applicazione della commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG, il Tribunale ha precisato che le istruzioni della Banca d’Italia che includono la CMS valgono solo per i contratti sorti successivamente al 01.01.2010 (data di entrata in vigore della Legge n.2/2009) o al limite per le fasi di rapporto successive alla loro redazione e giammai per i contratti oggetto di causa essendo gli stessi chiusi nel 2007.
Infine, il Giudice, con riferimento alla contestazione relativa all’applicazione di interessi anatocistici, vietati da nuovo art. 120 TUB (come novellato dalla l. 147/2013), ha rigettato la doglianza atteso che la norma in questione – che si rammenti, vieta l’anatocismo nei rapporti bancari – investe i rapporti ancora in essere dal 2014 e giammai potrà essere applicata ai contratti oggetti di causa i quali sono risultano chiusi già dal 2007.
In virtù delle considerazioni suesposte, il Tribunale ha rigettato le domande attoree condannandole a rifondere le spese nei confronti della banca, oltre quelle di CTU.
Per ulteriori approfondimenti si richiamano i precedenti già pubblicati sulla rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
USURA: ANCHE IL TRIBUNALE DI LODI ESCLUDE LA CMS DAL TEG PER I PER IL PERIODO ANTE 2010
LO HA ESPRESSAMENTE STABILITO IL LEGISLATORE CON LA RIFORMA DEL 2008-2009 E NON BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Lodi, dott.ssa Arianna D’Addabbo | 21-10-2015 | n.966
USURA: CMS FUORI DA TEG PER RAPPORTI ANTE 2010 PER VOLONTÀ LEGISLATORE
LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA SONO PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Cinzia Cassone | 24-09-2015 | n.10737
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 07-08-2015 | n.602
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 69/2016
Tags : 03.02.2016, 250, art. 120 TUB, calcolo, cms, Contratti, Dott. Paolo Siracusano, indebito, Ripetizione, TEG, Tribunale Modena, Usura