ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito del processo tributario è applicabile la disciplina di cui all’art. 96 cpc nei confronti dell’agente della riscossione che abbia riproposto una domanda avente ad oggetto un credito in precedenza già accertato: lo stesso, dunque, può essere condannato per responsabilità aggravata.
È questo l’interessante principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza del 22 dicembre 2015 n. 25852 che riconosce la piena applicabilità dell’istituto della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in capo all’agente della riscossione.
Il caso ha visto il Tribunale di Torino respingere l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 L.F dall’agente della riscossione contro il decreto di esclusione di due domande tardive di ammissione passivo per crediti erariali. L’esclusione era motivata dal fatto che l’agente della riscossione aveva già richiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo per i medesimi crediti oggetto di una precedente domanda di insinuazione tardiva con conseguente duplicazione della pretesa tributaria.
Il Giudice del merito ha pertanto condannato l’agente della riscossione non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, comma 3, cpc, ritenendo in specie sussistente la colpa grave di parte opponente in quanto la stessa aveva omesso di verificare la correttezza del provvedimento di esclusione oggetto dell’opposizione ex art. 98 L.F.
L’agente della riscossione ha indi proposto ricorso per cassazione ed ha contestato che potessero sussistere i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc, sostenendo di non avere alcun tipo di potere di controllo o di verifica in merito al contenuto dei ruoli trasmessi dall’ente impositore per cui non gli potrebbe essere ascritto di aver richiesto con distinte domande l’ammissione degli stessi crediti portati da diversi estratti del ruolo.
La Cassazione ha tuttavia respinto i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente, in quanto ha ritenuto che l’agente della riscossione non possa considerarsi esonerato dall’osservanza del disposto ex art. 96 cpc per il mero fatto di agire in qualità di mandatario dell’ente impositore. Il giudice di legittimità ha infatti chiarito che l’agente della riscossione agisce in giudizio in proprio, sia pure in virtù del sottostante rapporto di mandato intercorrente con l’ente impositore, cosicché spetta ad esso e non al mandante, la scelta se rinunciare o meno all’azione. L’agente della riscossione, nella sua qualità di mandatario, non può dunque considerarsi come un mero esecutore materiale degli ordini che provengono dall’ente impositore.
I giudici di legittimità hanno osservato infatti che l’agente della riscossione è un soggetto dotato della piena capacità processuale in grado di decidere se sia per lui più o meno conveniente, a fronte del rischio di meramente ipotetico di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell’ente impositore, di iniziare o proseguire un’azione che per la sua palese pretestuosità potrebbe comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 96 cpc. La Cassazione ha evidenziato che, nel caso di specie, l’agente della riscossione non solo aveva riproposto una domanda avente ad oggetto un credito già in precedenza accertato, ma aveva comunque insistito per ottenere l’accoglimento di quello stesso credito nonostante avesse usufruito, peraltro su sua richiesta, di un termine per verificare i documenti di cui era in possesso od assumere informazioni presso il mandante cioé l’ente impositore.
Il giudice di legittimità ha ritenuto pertanto corretta la condanna ex art. 96 cpc dell’agente della riscossione vista la condotta processuale tenuta dall’ente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati sulla rivista:
ESECUZIONE FORZATA: TEMERARIA L’OPPOSIZIONE OVE SIA CONTESTATO IL MINOR DIRITTO DI PROPRIETÀ
È EFFICACE IL PIGNORAMENTO ANCHE SE ACCERTATA UN’ESTENSIONE MINORE DEL DIRITTO
Ordinanza | Tribunale Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma | 04-11-2015
USURA: DOMANDA GENERICA ED INCONSISTENTE SANZIONATA PER LITE TEMERARIA
IN MANCANZA DI SPECIFICA ALLEGAZIONE L’INIZIATIVA PROCESSUALE È INCAUTA
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 14-10-2015 | n.20694
LITE TEMERARIA: ECCEZIONI SCIATTE, GENERICHE, SOLLEVATE CON FORMULE STANDARD SANZIONATE CON CONDANNA EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.
LA CONTESTAZIONE DI UNA VARIAZIONE UNILATERALE PEGGIORATIVA SENZA ALCUNA INDICAZIONE INTEGRA IPOTESI DI COLPA GRAVE
Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 13-10-2015 | n.942
Testo del provvedimento
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