ISSN 2385-1376
Testo massima
Accade spesso che l’offerente incorra in errore nella redazione dell’offerta, ometta l’indicazione di alcuni dati ovvero indichi degli elementi contraddittori.
Sul punto, ai fini della delibazione sulla regolarità delle offerte è da tener presente che l’art. 571 cpc individua i soggetti ammessi all’incanto (ognuno, tranne il debitore, personalmente o a mezzo di procuratore legale) e gli elementi essenziali dell’offerta (l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta), nonché i casi di inefficacia dell’offerta.
In altri termini, il prezzo offerto e l’individuazione dell’offerente sono gli elementi veramente essenziali dell’offerta di acquisto, che deve comunque essere corredata dalla cauzione pari al dieci percento del prezzo offerto (anch’esso a pena di inefficacia).
A mente di ciò, c’è chi ha osservato che tutti i vizi minori o integranti una mera irregolarità non sono rilevanti se consentono comunque di individuare con esattezza gli elementi essenziali dell’offerta, ai sensi del richiamato art. 571 cpc, e che eventuali errori che non comportano incertezze sulla individuazione di tali elementi non sono da considerarsi ostativi alla prosecuzione della vendita.
Conseguentemente in dottrina si è affermato che gli errori (non essenziali) potrebbero essere emendati in sede di apertura delle buste, eventualmente chiedendo chiarimenti alla parte presente, e si è ammessa la possibilità di un’integrazione della documentazione ad opera dell’offerente.
Al riguardo, infatti, è da tener presente che:
-l’art. 174 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile ha previsto, da un lato, l’obbligo di dichiarare la residenza od eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale, e, dall’altro, che in caso di mancata ottemperanza al disposto della stessa norma le comunicazioni vengano fatte in Cancelleria;
-le eventuali irregolarità fiscali non possono pregiudicare la partecipazione all’esperimento di vendita, atteso che, in tema di imposta di bollo, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 624, i documenti irregolari devono essere utilizzati e poi trasmessi alla Agenzia della Entrate.
FOCUS
Il prezzo offerto e l’individuazione dell’offerente sono gli elementi veramente essenziali dell’offerta di acquisto.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 65/2016
Tags : 07.02.2016, acquisto, asta, Case, il Mattino, individuazione, Legalmente, offerente, offerta, prezzo