ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dalla dott.ssa Valeria Rebizzani – Modena
L’ordine di esibizione ex art. 210 cpc per l’acquisizione degli estratti conto integrali non ha il fine di eludere agli oneri probatori ed agli sforzi, anche stragiudiziali, che l’istante deve dimostrare di aver svolto.
La richiesta ex art.119 comma IV TUB, va inteso quale strumento da attivarsi ai fini di verifica in una fase pre-processuale. È quindi necessario che la parte dimostri di aver adeguatamente e diligentemente svolto l’istanza ex art.119 comma IV TUB, in una fase pre-processuale.
L’onere della prova incombe solo ed esclusivamente su parte attrice e non può essere colmato a posteriore formulando ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico della convenuta.
Le commissioni di massimo scoperto vanno escluse dal novero del tasso soglia fino al 01.01.2010, – anche a prescindere dalla lettura dell’art. 644 c.p.c quale norma penale in bianco, che rimette ad altra normativa la determinazione di ciò che va incluso nel tasso soglia atteso che la legge 2/2009 all’art. 2 bis, che ha valore di interpretazione autentica, ha stabilito che: “Gli interessi, le commissioni (
) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”.
Ai fini del calcolo dell’usura la rilevazione deve avvenire tra “operazioni della stessa natura”, elementi omogenei, donde la legittimità delle Istruzioni della Banca d’Italia di volta in volta emesse che hanno tenuti distinti considerandoli elementi disomogenei commissioni di massimo scoperto dagli interessi corrispettivi che invece costituiscono la fisiologica remunerazione del credito.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Verona, Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, con la sentenza n. 160 del 28.01.2016.
Nel caso di specie, il correntista, unitamente ai fideiussori, citava in giudizio il proprio istituto di credito per la ripetizione dell’indebito lamentando l’applicazione di interessi anatocistici, asserendo il mancato ottenimento della documentazione ex art. 119 TUB da parte della banca e formulando istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. per l’acquisizione degli estratti conto integrali.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice, negava tutte le contestazioni attoree deducendo la legittimità delle clausole contrattuali ed il rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia in merito al tasso soglia, oltre a formulare domanda riconvenzionale basata su oneri e insoluti sopravvenuti a seguito del recesso dal rapporto contrattuale delle parti.
Il Tribunale, rigettando la domanda attore, ha in primis rilevato che l’attore aveva formulato richiesta ex art. 119 TUB soltanto in data successiva alla notifica dell’atto di citazione motivo per il quale ha disatteso la richieste formulata.
Invero, precisa il giudicante, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., diretto ad ottenere dall’istituto bancario l’esibizione e la produzione in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, non è accoglibile laddove la parte non abbia adeguatamente dimostrato di aver, in fase stragiudiziale, provato a conseguire la documentazione ex art. 119 T.U.B.
In altri termini, l’esibizione ex art. 210 cpc non può essere ordinata laddove l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.
Il Giudice ha poi analizzato la tematica relativa all’asserita usurarietà del rapporto contrattuale concludendo sempre per il rigetto della domanda attrice ritenendo la non applicabilità, nel caso di specie (rapporti sorti nel 2004) del criterio cd. all inclusive o meglio inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG ai fini dell’usura – ben evidenziando che legge n. 2 del 2009 all’art. 2 bis ha espressamente previsto l’inclusione di tale onere solo dopo la rilevazione del limite con la nuova formula di calcolo per cui a tale norma va riconosciuta il valore di norma di interpretazione autentica, avendo predisposto una specifica disciplina transitoria.
Più semplicemente ha concluso il giudicante, solo a far data dal 01.01.2010, il calcolo del tasso soglia può essere condotto includendovi le commissioni di massimo scoperto in conformità con il nuovo regolamento di rilevazione adottato da Banca d’Italia.
Ala luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le contestazioni della cliente ed ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta Banca, condannando la società correntista anche al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
ORDINE ESIBIZIONE MANCATA RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, Dott.ssa Rossella Di Todaro 04-02-2015 n.390
ORDINE ESIBIZIONE: inammissibile se il cliente non si è prima attivato stragiudizialmente per acquisizione della documentazione
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE UFFICIOSO E RESIDUALE
Sentenza Tribunale di Oristano, dott.ssa Enrica Marson 04-12-2014
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE
NO ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE SE L’ISTANTE PUÒ DI PROPRIA INIZIATIVA ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza Tribunale di Bari, Sez. Stralcio Rutigliano, dott.ssa Marisa Attollino 17-09-2014 n.4128
USURA: ANCHE IL TRIBUNALE DI LODI ESCLUDE LA CMS DAL TEG PER I PER IL PERIODO ANTE 2010
LO HA ESPRESSAMENTE STABILITO IL LEGISLATORE CON LA RIFORMA DEL 2008-2009 E NON BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Lodi, dott.ssa Arianna D’Addabbo | 21-10-2015 | n.966
USURA: CMS FUORI DA TEG PER RAPPORTI ANTE 2010 PER VOLONTÀ LEGISLATORE
LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA SONO PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Cinzia Cassone | 24-09-2015 | n.10737
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 07-08-2015 | n.602
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Testo del provvedimento
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