ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione di responsabilità sociale, esperita dal curatore nei confronti dei sindaci e degli amministratori a norma dell’art. 146 L.F., racchiude in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della fallita. Essa è posta in essere nel momento in cui il patrimonio sociale non risulti sufficiente a soddisfare i creditori della società fallita e si manifesti, dunque, il decremento patrimoniale, sotto forma di danno emergente e lucro cessante, costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito in mancanza del comportamento illegittimo degli amministratori e dei sindaci. Pur avendo contenuto inscindibile, il curatore è libero di scegliere quale delle due azioni esperire ma diverso sarà il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l’onere probatorio ed i criteri di determinazione dei danni risarcibili.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Prima. Pres. Di Palma Rel. Lamorgese, con la sentenza n. 24175 depositata il 04.12.2015, in un caso in cui si discuteva della natura della azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento ex art. 146 L.F..
In particolare, era stata addebitata all’amministratore unico della società fallita la commissione di numerosi illeciti, a cagione dei quali l’amministratore veniva condannato, in primo grado, a pagare una consistente somma di denaro, poi aumentata dalla Corte di Appello territoriale che, aveva rigettato l’appello dallo stesso proposto ed accolto il gravame sollevato dal curatore, respingendo, tra l’altro, la eccezione di prescrizione dell’azione sollevata dal suddetto organo sociale.
Quest’ultima, secondo il Giudice di merito, doveva farsi decorrere, in mancanza di diverse risultanze probatorie in ordine al periodo in cui si sarebbe manifestata la insufficienza patrimoniale, da una data coincidente con la sentenza di fallimento e non anteriormente, come sostenuto dall’ex amministratore, cioè dall’anno 1995 in cui vi era stato e divenuto conoscibile ai terzi l’azzeramento del patrimonio sociale, anche per effetto della pubblicità del bilancio indicato nel registro delle imprese.
Approdata la causa in Cassazione sulla base, tra l’altro, del rilievo della asserita non corretta individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, i Giudici di Palazzo Cavour hanno affermato il principio suddetto, precisando, con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), che quella ex art. 2394 c.c. (riguardante la responsabilità verso i creditori sociali), decorre non dal momento in cui i creditori stessi abbiano avuto effettiva conoscenza dell’insufficienza patrimoniale che a sua volta, dipendendo dalla insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F. né alla perdita sociale ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore al fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società.
Considerato l’eccessivo carico probatorio per il curatore, tenuto a provare l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i crediti sociali, sussisterebbe una presunzione iuris tantum di coincidenza tra dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all’ex amministratore dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Con riferimento all’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., il termine prescrizionale decorrerebbe, analogamente, dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, essendosi manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l’azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2392 c.c. in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l’amministratore.
Le due azioni hanno una propria autonomia e si differenziano nei presupposti, ancorché il curatore possa (ma è una facoltà), esperirle cumulativamente ed in modo unitario: la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere dunque fatta valere con riferimento tanto ai presupposti dell’azione dei creditori sociali (insufficienza dell’attivo provocata dalla inosservanza di obblighi attinenti alla conservazione del patrimonio sociale), quanto con riferimento a quelli dell’azione sociale (danni cagionati dalla violazione dei doveri generici o specifici imposti ad amministratori e sindaci).
È bene ricordare, in tema, che a norma dell’art. 2394 bis c.c., in caso di fallimento della società, i creditori perdono la loro legittimazione, che viene trasferita al curatore il quale, se l’azione è stata promossa prima del fallimento, può costituirsi in giudizio e coltivarlo al fine di conservarne gli effetti, pena, in difetto, l’improcedibilità.
A tal proposito, va segnalato che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’azione ex art. 146 L.F. non sorga a titolo originario in capo al curatore ma che quest’ultimo eserciti le stesse azioni (ex art. 2393 e 2394 c.c.) che prima del fallimento potevano essere esercitate dalla società e dai soci.
L’esercizio congiunto delle due azioni da parte del curatore fallimentare non impedisce, qualora una delle stesse risulti essere prescritta, che il medesimo possa esperire utilmente l’altra, purché ne risultino integrati gli estremi.
Sulla decorrenza del termine di prescrizione e sul carattere inscindibile delle due azioni, che non impedisce però al curatore di sceglierne una piuttosto che un’altra, si è formato un consistente orientamento, nel senso, sostanzialmente, della sentenza in rassegna, che è l’ultima, allo stato, di un cospicuo numero, citandosi, a titolo esemplificativo, Cass. 10937/1997; Cass. 5287/1998, Cass. 20637/2004; Cass. 941/2005; Cass. 9619/2009; Cass. 8426/2013. Nella giurisprudenza di merito, vedasi ex pluribus, Tribunale di Padova 06/02/2014 in Guida al diritto 2014, 28,74; Tribunale di Milano 05/07/2005 in Red. Giuffré 2005; Tribunale di Roma 26/10/2006 in Red. Giuffré 2006; Tribunale di Salerno 14/07/2006 in Red. Giuffré 2006; Tribunale di Milano 13/10/2008 in Red. Giuffré 2008; Tribunale di Biella 21/10/2008 in Red. Giuffré 2008.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 41/2015