ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto ingiuntivo è inefficace solo nell’ipotesi in cui non sia notificato nei termini di cui all’art. 644 c.p.c. e non anche nell’ipotesi di nullità o di irregolarità della notifica avendo, comunque, il creditore manifestato la volontà di avvalersi del titolo.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Amendola Rel. Carluccio, con la sentenza n. 24223, depositata in data 27.11.2015.
Nella fattispecie in esame, il creditore otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dei due fideiussori della società debitrice, propria concessionaria. I garanti ingiunti proponevano opposizione avverso il provvedimento monitorio.
La Corte di Appello, confermava l’impugnata sentenza, dichiarando tra l’altro l’inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dell’eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
I debitori, pertanto, proponevano ricorso per cassazione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo anzitutto il regime di efficacia del provvedimento monitorio la cui notifica sia affetta da nullità, tenuto conto del fatto che nel caso di specie l’ingiunto che invocava detta nullità, aveva comunque proposto tempestiva opposizione, senza peraltro sollevare la relativa eccezione.
In particolare, la sentenza in commento ha specificato che l’inefficacia del decreto ingiuntivo consegue alla sola inesistenza della notifica nel termine all’uopo previsto, mentre l’eventuale nullità della notificazione rileva ai soli fini dell’eventuale instaurazione di un’opposizione tardiva. Ad ogni modo, alcun rilievo potrà assumere la dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo nell’ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente attivato e, tanto più, nel successivo giudizio di appello.
Invero, “per la sola ipotesi che la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, è stata prevista la possibilità di farla valere a mezzo dell’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c.. Ed anche in quest’ultima ipotesi, l’opposizione non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all’apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l’opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria“.
Quanto alle doglianze attinenti alla presunta estinzione della garanzia, il Collegio ha preliminarmente qualificato la garanzia de qua quale contratto autonomo di garanzia, atteso che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale“.
Operata tale qualificazione, il provvedimento in commento, ha richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il contratto autonomo di garanzia si differenzia dalla fideiussione per l’assenza di accessorietà rispetto all’obbligazione principale; autonomia che le parti pongono escludendo la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, compresa l’estinzione del rapporto, in deroga all’art. 1945 c.c., con le eccezioni della exceptio doli e della nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa“.
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Testo del provvedimento
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