ISSN 2385-1376
Testo massima
La nullità per difetto di causa del contratto di I.R.S. (anche di quello con funzione di “copertura”) può ricorrere soltanto quando l’alea connaturata al negozio sia ab origine unilaterale, addossando il rischio ad una soltanto delle parti (il cliente) e lasciandone sicuramente esente l’altra (la banca).
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza del 25 maggio 2015, n. 2244 sulle ipotesi di nullità e causa concreta del contratto di Interest Rate Swap.
Nel caso di specie, la società conveniva in giudizio l’intermediario finanziario con il quale aveva concluso un contratto di Interest Rate Swap, lamentando la nullità del negozio per difetto di causa ex art. 1418 c.c. per l’applicazione di parametri squilibrati e come tali inidonei a conseguire la finalità di copertura del rischio.
Il giudice di prime cure, aveva accolto la domanda di accertamento alla luce delle risultanze della CTU.
Appellata la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano riformava la decisione del Tribunale di Monza che, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, aveva dichiarato la nullità per difetto di causa dei contratti di Interest Rate Swap sul presupposto che l’obbligo apposto in capo all’investitore fisso progressivamente crescente precludesse ab origine al derivato di esplicare la funzione di “copertura” perseguita dal cliente.
Il contratto di Interest Rate Swap è un contratto mediante il quale una parte si impegna a pagare, a determinate scadenze (annuali, semestrali, trimestrali), con riferimento ad un capitale detto “capitale nozionale“, un interesse commisurato ad un determinato tasso fisso e l’altra si impegna a pagare, alle stesse scadenze e con riferimento al medesimo capitale nozionale, un interesse commisurato ad un predefinito tasso variabile.
Il dibattito giurisprudenziale che investe i contratti di swap è incentrato sul tema della causa concreta del negozio, in assenza della quale il contratto sarebbe nullo. Il discrimen tra un contratto di swap lecito ed uno illecito è lo scopo per il quale esso è stipulato. Qualora l’IRS venga utilizzato per finalità di copertura dei rischi legati alla variazione dei tassi interesse (o di cambio), vale a dire con scopo di tipo “assicurativo” esso prende il nome di hedging ed è senz’altro lecito e meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.. Diverso è il caso in cui esso assuma finalità meramente speculative (cd. trading), riconducibile ad una mera scommessa che da luogo ad un’obbligazione non azionabile ex art. 1933 c.c..
Su tali premesse, un filone interpretativo, al quale approda anche la sentenza del Tribunale di Monza poi riformata dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia qui oggetto del nostro esame, riconduce la nullità di tali negozi all’assenza del requisito della causa “concreta“, intesa nell’accezione di interesse pratico (appunto, la “copertura“) che il contratto di I.R.S. è, nel caso specifico, diretto a realizzare.
Altro orientamento giurisprudenziale, invece, conclude per la declaratoria di nullità per difetto di causa sul presupposto che i derivati si configurerebbero come “scommesse legalmente autorizzate“, e assumendo dunque che la causa del contratto di I.R.S. sia costituita dall’aleatorietà bilaterale che le parti consapevolmente accettano nello scambio dei rischi.
La Corte di Appello nella sentenza n. 2244 del 22 maggio 2015, interviene sulla questione con una decisione innovativa ed efficace: “la causa concreta dei contratti di I.R.S. (anche quelli “di copertura”) si individua proprio nell’aleatorietà reciproca che grava sui contraenti, per cui la nullità del contratto di swap ricorre soltanto nel caso in cui l’alea connaturata al negozio sia ab origine unilaterale, addossando il rischio ad una soltanto delle parti (il cliente) e lasciandone sicuramente esente l’altra (la banca)”.
La sentenza in commento, rappresenta un’innovativa pronuncia, individuando la causa concreta del negozio proprio nell’aleatorietà del contratto e nella reciprocità delle condizioni di rischio nello scambio dei flussi di interesse assunte dalle parti. Pertanto, non è affetto da invalidità il contratto di Interest Rate Swap che fa ricadere in capo ad entrambe le parti contrattuali un margine di rischio, a nulla rilevando il fattore esterno alla sfera di controllo delle stesse la variazione dell’Euribor trimestrale a cui è condizionato il negozio.
Ebbene, è in ragione della reciprocità delle assunzioni del rischio che entrambe le parti contrattuali riconoscono ab origine, che la Corte di Appello conclude per la validità dei contratti di Interest Rate Swap.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 2/2015