ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato dalla dott.ssa Valeria Rebizzani di Modena
Il carattere usurario del tasso moratorio, tra l’altro mai applicato, non travolge anche la pattuizione inerente gli interessi corrispettivi, atteso che la Suprema Corte ha statuito al riguardo che il tasso soglia, al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori e, quindi, la verifica dell’eventuale superamento del tasso deve essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna categoria di interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese, le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti e la restituzione del capitale è stata prevista secondo quote crescenti; la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire. Tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore a quelli legittimati.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Vasto, dott.ssa Michelina Iannetta, con la sentenza n. 468, depositata in data 09.12.2015.
Nel caso di specie, un cliente conveniva in giudizio la banca, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che si assumevano indebitamente riscosse in esecuzione dell’intercorso contratto di mutuo. In particolare, il mutuatario contestava l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici, questi ultimi in conseguenza dell’adozione del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale contestava nel merito ogni doglianza.
Il Tribunale di Vasto ha disatteso le contestazioni attoree, condannando altresì il mutuatario al pagamento delle spese di lite in favore dell’istituto di credito.
Quanto all’asserita applicazione di interessi usurari, con relativa pretesa di gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., emergeva, dalla espletata CTU contabile, che il tasso corrispettivo pattuito risultava contenuto entro il tasso soglia, mentre quello moratorio superava la soglia di usura.
Sul punto, il Tribunale, premesso che anche gli interessi di mora soggiacciano alla verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia ed esclusa al contempo l’ammissibilità della teoria della sommatoria dei tassi ai fini dell’accertamento dell’eventuale usura oggettiva, ha chiarito che il riscontrato carattere usurario degli interessi di mora non investa anche quelli corrispettivi, legittimamente pattuiti in quanti contenuto entro il tasso soglia. In sostanza, l’usurarietà dei moratori non esclude la debenza dei corrispettivi, non producendosi l’effetto della gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., in conseguenza del riscontrato carattere usurario del tasso di mora.
Infondate, altresì, le doglianze relative all’applicazione di interessi anatocistici, precisandosi che “il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata“.
IL COMMENTO
La sentenza ha efficacemente ribadito che le pattuizioni relative agli interessi di mora non hanno alcuna incidenza sulla validità dei corrispettivi.
Tanto, anche in considerazione del disposto dell’art. 1815 c.c., che all’ultimo comma statuisce espressamente che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi“. Tale disposizione va chiaramente interpretata nel senso che la sanzione della nullità investa la singola clausola per la quale sia stata accertata l’asserita usurarietà, restando salve le ulteriori disposizioni contrattuali.
L’unico punto nevralgico della sentenza in commento è rappresentato dal fatto che il Tribunale abbia erroneamente utilizzato, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà degli interessi di mora, il limite di Legge previsto per gli interessi corrispettivi, con ciò incappando in un primo errore metodologico, consistente nel raffronto di dati tra loro economicamente e giuridicamente disomogenei.
Ed ancora. Come noto, i moratori, anche in considerazione della funzione tipicamente assolta, si attestano ad un tasso ben più elevato di quello dei corrispettivi. Ad ogni modo, è opportuno precisarlo, un tasso soglia per gli interessi di mora non è stato ad oggi fissato: il limite di cui alle rilevazioni periodiche si riferisce, infatti, ai soli interessi corrispettivi.
Ad ulteriore conforto di quanto sinora esposto, la precisazione attinente all’attuale misura legale degli interessi di mora ex art. 1284 c.c., fissata nell’8,05%; misura che, rapportata al tasso soglia di riferimento di cui alla sentenza in commento 5,730% – varrebbe da sola a determinare il superamento della soglia antiusura. Tale riferimento vale da solo ad evidenziare l’assoluta improponibilità del tasso soglia ex lege 108/96, quale parametro di riferimento per la verifica dell’usurarietà degli interessi di mora.
Testo del provvedimento
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