ISSN 2385-1376
Testo massima
Le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia, prevedono espressamente che, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate, indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.
Questo è il principio espresso dal Collegio di Napoli, Pres. Marinari, Rel. Parrotta, con decisione n. 7349 del 16.09.2015.
Nel caso di specie, un cliente, dopo aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti, formulava reclamo presso la Banca, contestando l’applicazione di interessi usurari, capitalizzati oltre interessi di mora, spese e commissioni.
In virtù di tali doglianze, il cliente invocava la nullità ab origine del contratto di finanziamento, richiedendo il ricalcolo degli interessi al tasso legale, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla restituzione integrale degli interessi corrispettivi convenuti oltre che delle somme versate a titolo di commissioni ed oneri.
Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la ricorrente si rivolgeva poi all’Arbitro bancario finanziario, reiterando le domande già formulate.
Resisteva la Banca, la quale sottolineava la correttezza del proprio operato e la conformità del contratto alle disposizioni normative.
Ed invero, l’istituto bancario deduceva, in primis, che il TAEG indicato in contratto pari al 13,00% risultava inferiore al tasso soglia vigente alla data di stipula (13,77%) per le operazioni della corrispondente categoria ed, in subordine, che, conformemente alle Istruzioni per la rilevazione del TEGM allora vigenti, erano stati esclusi dal calcolo del TEG gli oneri assicurativi in quanto certificati da apposita polizza. Con riferimento alle “spese complessive” applicate all’operazione, la Banca, inoltre, precisava che le stesse risultavano in linea con quelle applicate dal mercato per le cessioni del quinto, mentre per gli oneri di distribuzione e di commissione intermediario, evidenziava che gli importi riportati dal ricorrente non coincidevano con quelli indicati in contratto.
Il Collegio, a conferma di un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che conformemente a quanto del resto chiarito dalle Istruzioni di Bankitalia che le spese assicurative debbano essere escluse dal calcolo del TAEG purché certificate da apposita polizza.
Nello specifico, il provvedimento ha appurato che i costi sostenuti dal cliente per la copertura assicurativa erano relativi proprio a tale fattispecie, con la conseguente esclusione degli stessi dal calcolo per la rilevazione della eventuale usurarietà del finanziamento.
Alla luce di ciò il Collegio ha respinto il ricorso.
Testo del provvedimento
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