ISSN 2385-1376
Testo massima
L’adeguata verifica di cui all’art 18 del Decreto Legislativo 231/2007 è un’attività complessa, volta alla raccolta ed alla razionalizzazione critica di specifici dati, che impone di: a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Il fondamento di questo approccio si rinviene nell’art. 3 del medesimo decreto: i soggetti passivi “adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale. Nell’ultimo comma, l’art. 3 pone il limite di intensità: le misure di cui al D. Lgs. 231/2007 devono essere “proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto od alla transazione“.
Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione. Nel caso di entità giuridica è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari. Il cliente, invece, è il soggetto al quale la banca rende una prestazione in seguito al conferimento di un incarico. La figura del titolare effettivo può, pertanto, non coincidere con la figura del legale rappresentante o del titolare dell’azienda; allo stesso modo è possibile che il cliente, a cui viene resa detta prestazione, non sia anche il titolare effettivo. È fondamentale che la dichiarazione del cliente sul titolare effettivo venga sempre prodotta, sia nel caso di società/ente (anche nei casi in cui il legale rappresentante debba indicare di essere di essere lui stesso il titolare effettivo), sia nei casi di ditta individuale/professionista/persona fisica (nel caso in cui la prestazione professionale venga richiesta da una persona fisica, di norma, il titolare effettivo è la persona fisica medesima, ma potrebbe esistere il caso limite in cui il titolare effettivo della ditta individuale sia un soggetto diverso dal titolare della ditta).
I possibili esiti della dichiarazione sono: 1) il cliente/legale rappresentante della società dichiara di essere l’unico titolare effettivo dell’azienda; 2) il cliente/legale rappresentante della società dichiara di essere titolare effettivo dell’azienda unitamente ad uno od a più altri soggetti; 3) il cliente/legale rappresentante della società dichiara di non essere titolare effettivo dell’azienda, ma indica chi è o chi sono i titolari effettivi della stessa; 4) il cliente/legale rappresentante della società dichiara che non esiste alcun titolare effettivo dell’azienda effettivo in quanto: 4.a) la società ha un capitale frazionato in cui nessun socio possiede una quota di partecipazione superiore al 25%+1 e non esiste altro tipo di controllo, né diretto, né indiretto; 4.b) la società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria od a standard internazionali equivalenti; 4.c) non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società; 5) il cliente/legale rappresentante della società dichiara di non essere in grado di indicare chi sia il titolare effettivo dell’azienda.
Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, possono dunque rilevare situazioni ulteriori rispetto all’interessenza detenuta nella società: la nozione di controllo contenuta nell’Allegato Tecnico deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l’art. 2359 del Codice Civile, quanto l’art. 93 del T.U.F.. Un soggetto, pertanto, può essere titolare effettivo anche senza detenere la partecipazione del 25%+1 al capitale della società: la ratio della norma è proprio quella di individuare l’effettivo titolare in una società nonostante questa non sia un’informazione pubblicamente conoscibile consultando la visura camerale e le quote di partecipazione della società stessa (es. prestanomi).
Testo del provvedimento
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