ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinamento italiano in materia di antiriciclaggio ha cercato di svilupparsi in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. Le disposizioni comunitarie hanno, nel tempo, a loro volta recepito l’evoluzione dei principi internazionali, al fine di dar vita ad un sistema antiriciclaggio omogeneo e condiviso tra gli Stati membri.
Nel corso di oltre venti anni sono state emanate tre direttive: Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991, Direttiva n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 e Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005. L’ultima di queste, attualmente in vigore, detta le misure di prevenzione e di contrasto volte a impedire la realizzazione del crimine finanziario ed a proteggere il sistema finanziario legale da operazioni illecite.
A garanzia di tali obiettivo, all’interno di ogni Stato membro sono predisposti strumenti atti ad identificare, in primis, la clientela ed a rilevare, successivamente, le eventuali operazioni sospette che debbono essere segnalate ad UIF (Unità di informazione finanziaria).
Tale quadro è completato dalla Direttiva n. 2006/70/CE, la quale ruota attorno ad alcuni specifici profili:
1. individua attività che, se svolte in forma limitata o occasionale, non rilevano per l’applicazione delle misure antiriciclaggio previste dalla terza Direttiva;
2. specifica la nozione di PEPs ovvero persone politicamente esposte;
3. descrive situazioni caratterizzate da rischio contenuto, per le quali è possibile l’applicazione di misure semplificate di verifica.
In data 20 maggio 2015 è stata emanata – col n. 849 – dall’Unione Europea la così detta quarta direttiva: la sua attuazione è prevista entro il 26 giugno 2017. Fra le principali novità contenute si segnalano:
a) l’espressa inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto di riciclaggio, in quanto rientranti nella concetto di attività criminosa;
b) il rafforzamento degli standard di trasparenza di strutture societarie, delle fondazioni e dei trust;
c) l’accrescimento dei poteri e delle funzioni in capo ad UIF;
d) una maggiore rilevanza attribuita all’approccio basato sul rischio; e) l’ampliamento della funzione collaborativa tra gli stati membri;
f) la revisione delle sanzioni antiriciclaggio, tanto dal punto di vista amministrativo che penale.
Alle norme europee debbono, poi, aggiungersi la Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 n. 2000/642/GAI, in merito alle modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il Regolamento n. 1889/2005/CE riguardante ai controlli sul denaro contante in entrata ed in uscita nel territorio dell’Unione Europea ed il Regolamento n. 1781/2006/CE, il quale detta disposizioni sulle informazioni che devono accompagnare i bonifici.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 646/2015
Tags : antiriciclaggio, normativa europea