ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a favore dell’avvocato che abbia prestato la sua opera in un giudizio relativo ad un’azione revocatoria, qualora il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia, in applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 127 del 2004.
Questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, sezione terza, Pres. Russo Rel. Barreca, con sentenza n.19520,depositata in data 30.09.2015, a seguito del ricorso proposto da un legale avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari emesso dal Tribunale.
Nel caso di specie, è accaduto che il Giudice di merito, con ordinanza del 15/07/2011, aveva liquidato in favore dell’avvocato, per l’attività svolta in un giudizio relativo ad azione revocatoria, la somma di euro 3.683,50, avendo riguardo non al valore del credito alla cui tutela era diretta l’azione revocatoria, bensì al valore effettivo della controversia, in virtù di quanto espressamente statuito dal D.M. n.127 del 2004, art. 6 comma 2.
Avverso tale ordinanza il legale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale, ai fini della liquidazione degli onorari, non avesse considerato il valore nominale degli immobili oggetto di revocatoria, né l’importanza ed il valore della causa trattata dal professionista, né il pregio dell’opera professionale compiuta ed i risultati conseguiti,determinando, di conseguenza, una violazione dei minimi tariffari.
Ebbene, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sulla questione de quo, rileva, preliminarmente che il ricorrente non aveva contestato l’applicabilità della norma di cui al D.M. n.127 del 2004, art. 6 comma 2.
Considerata, poi, la necessità di distinguere, ai sensi della richiamata normativa, tra il criterio di determinazione degli onorari a carico del soccombente ed il criterio di liquidazione degli onorari a carico del cliente, la Corte ha ritenuto non pertinenti i precedenti di legittimità richiamati dal ricorrente, che riguardano la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nel giudizio di azione revocatoria (Cass. ord. n. 10089/14; cfr. anche Cass. n. 5402/04) ed ha ritenuto corretto in diritto il provvedimento impugnato, in virtù del principio di diritto secondo il quale, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a favore dell’avvocato che abbia prestato la sua opera in un giudizio relativo ad azione revocatoria, qualora il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia, in applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, comma 2.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, altresì, inammissibile la censura formulata dal ricorrente secondo cui il Tribunale, ai fini della determinazione del compenso, non avrebbe tenuto conto dell’espletamento di talune attività professionali desumibili dall’esame del fascicolo d’ufficio.
Ad avviso degli ermellini, infatti, la liquidazione dei diritti ed onorari dell’avvocato può avvenire soltanto con riferimento all’attività professionale specificamente documentata nel corso del giudizio, non potendo richiedersi al giudice un’indagine officiosa volta a colmare lacune istruttorie imputabili alla parte stessa.
Testo del provvedimento
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