ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui la procedura esecutiva ha ad oggetto la quota di beni indivisi appartenenti ad una comunione, il creditore non può espropriare la quota di un singolo bene ereditario (come anche la quota di un bene rientrante in un qualsiasi tipo di comunione, comprendente più beni della stessa specie), salvo che tutti i coeredi non si accordino per assegnarlo al debitore in conto della sua quota.
Il creditore deve promuovere, prima dell’esecuzione, in via surrogatoria lo scioglimento della comunione o, in alternativa, espropriare la quota del debitore sull’intera massa comune se questa è omogenea, cioè formata di soli beni mobili o immobili o crediti (cfr. Cass. 13/8/1964 n. 2308 e Cass. 23/10/1967 n. 2615) ovvero la quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie compresi nella comunione.
Al contrario non è possibile procedere con l’esecuzione forzata sulla quota di un singolo bene indiviso appartenente ad una comunione di beni della stessa specie: in tal caso, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti per inesistenza nel patrimonio del debitore, ben potendo, in sede di divisione, essere assegnato al debitore una parte di un altro bene appartenente alla massa, differente da quello aggredito dal creditore procedente.
Da ultimo la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 19 marzo 2013, n.6809, ribadendo tale principio, ha statuito che è possibile procedere al pignoramento del bene indiviso, se questo è ricompreso in una comunione ereditaria, allorquando l’esecuzione forzata abbia ad oggetto l’intera quota del comproprietario limitata ad una singola specie di beni della comunione (mobili, immobili, crediti) e che una volta avviata la fase dell’esecuzione, il Giudice dell’esecuzione può disporre la separazione della quota, se possibile, o procedere alla divisione o altrimenti ordinare la vendita della quota indivisa.
FOCUS
Il creditore deve pignorare la quota indivisa di tutti i beni della stessa specie facenti parte della comunione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 623/2015