ISSN 2385-1376
Testo massima
Quando il correntista intende agire in giudizio per la ripetizione delle somme che ritiene di aver versato indebitamente alla banca, è tenuto a documentare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Non può essere accolta l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., articolata dal correntista al fine di ottenere l’esibizione in giudizio, da parte della banca, dei documenti che egli stesso avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa ex art. 119 TUB, così da produrli in giudizio.
Si è pronunciato in questi termini il Tribunale di Matera, dott.ssa Laura Marrone, con sentenza depositata in data 20.01.2015.
Nel caso di specie, una società correntista esercitava azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca, deducendo l’applicazione di interessi anatocistici in relazione all’intercorso contratto di conto corrente. A supporto della domanda, la società produceva in giudizio copia degli estratti conto, nonché una consulenza di parte, articolando istanza ex art. 210 c.p.c., affinché fosse ordinata alla banca l’esibizione del contratto oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, contestando nel merito ogni addebito.
Il Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies, ha integralmente rigettato la domanda attorea, condannando la società correntista al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
Le statuizioni in commento si concentrano sul riparto dell’onus probandi nell’ambito delle azioni di ripetizione di indebito promosse nei confronti di un istituto di credito. Il Giudice adito conformandosi a giurisprudenza ormai consolidata ha ribadito che è onere del correntista produrre in giudizio sia il contratto di conto corrente che gli estratti conto integrali, al fine di fornire prova puntuale delle poste passive rispetto a cui si lamenti l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
In caso di inottemperanza a tale onere, va ritenuta inammissibile l’istanza del correntista ex art. 210 c.p.c., volta ad ottenere l’esibizione da parte della banca, su ordine del Giudice, della documentazione contabile che l’attore avrebbe dovuto produrre a supporto della propria domanda. Invero, come chiarito dal provvedimento in commento, “la giurisprudenza prevalente, che si condivide e si applica al caso di specie, muovendo dalla considerazione che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, ha affermato che l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è inammissibile quando abbia a oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, vale a dire documenti che la parte – nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su idi essa gravante – avrebbe potuto e dovuto acquisire e, quindi, allegare agli atti di causa“. A tal proposito, il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 119 TUB, in forza del quale il correntista può ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca, e anche dopo lo scioglimento del rapporto; “tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta“.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato sia le istanze articolate in via istruttoria dalla società correntista, che quelle integranti il petitum.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributo pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
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RIPETIZIONE INDEBITO: NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
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Testo del provvedimento
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