ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato da Avv. Emilia Francesca Arturi
In tema di riparto dell’onere probatorio nell’azione di ripetizione dell’indebito, è a carico del correntista la prova delle eccepite nullità mediante produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto. La lacuna probatoria non può essere sopperita dall’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e pertanto va rigettata la richiesta di una CTU meramente esplorativa, richiesta al solo fine di colmare le carenze probatorie imputabili all’attore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Catanzaro Pres. Rel. dott.ssa Ruberto, nella sentenza del 10 novembre 2011, n. 1453.
Nel caso di specie, una società, titolare di un conto corrente affidato e di un conto anticipo-fatture, agiva contro la banca per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate per effetto dell’applicazione d’interessi ultralegali, determinati mediante rinvio agli usi di piazza e superiori al tasso soglia, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e di spese non dovute.
La banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo la legittimità delle clausole pattuite, regolarmente sottoscritte dal correntista.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda di ripetizione dell’indebito, rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del correntista, risultando per l’effetto preclusa qualsivoglia verifica nel merito della dedotta nullità delle clausole pattuite.
Il Tribunale, in particolare, aveva chiarito che la lacuna probatoria imputabile alla società non potesse essere in alcun modo colmata mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., unitamente all’espletamento di una CTU, avendo ad oggetto i predetti strumenti procedurali documenti (contratti ed estratti conto), che la banca aveva inviato alla società per tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale e quindi potenzialmente nella disponibilità della ricorrente.
Avverso la pronuncia del Tribunale, il correntista proponeva appello innanzi alla Corte di Appello Catanzaro, che ha confermato le statuizioni del Giudice di prime cure. Nello specifico, la Corte di merito ha ritenuto che la sentenza appellata avesse correttamente applicato le regole procedurali poste a base della ripartizione dell’onere della prova, gravando sul correntista-attore l’onere di produrre in giudizio contratto ed estratti conto, tanto più che gli stessi risultavano indiscutibilmente nella sua disponibilità, in quanto inviati periodicamente dalla banca.
Il provvedimento in commento ha altresì ribadito che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non possa essere considerato un mezzo istruttorio utilizzabile per sopperire alle carenze probatorie imputabili all’attore, specie nell’ipotesi in cui il correntista abbia omesso di produrre documentazione regolarmente in suoo possesso.
Se dunque, la mancata produzione del contratto è riconducibile ad una scelta meditata dall’attore, non può che ritenersi corretta la scelta di rigettare l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati sulla rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n. 927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE PRIMO ESTRATTO RECANTE SALDO
IN MANCANZA VALE IL SALDO RIPORTATO NEL PRIMO ESTRATTO CONTO DISPONIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Rel. Dell’Anna | 19-10-2015 | n.804
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE CTU PER SUPPLIRE A CARENZE ISTRUTTORIE DEL CORRENTISTA
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI “VICINANZA DELLA PROVA” NELLE AZIONI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Pesaro, dott.ssa Carla Fazzini | 08-10-2015 | n.775
RIPETIZIONE INDEBITO: NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
INSUFFICIENTE L’ALLEGAZIONE DEI SOLI SCALARI
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Luigi Grimaldi Rel. Alfredo Grosso | 07-10-2015 | n.1765
Testo del provvedimento
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