ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei contratti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’applicazione di interessi usurari e ultralegali da parte della Banca, ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
In mancanza di specifiche allegazioni concernenti in particolare gli estratti conto ed i decreti ministeriali relativi ai tassi soglia l’esame della fondatezza della domanda attorea, anche attraverso un’eventuale c.t.u. contabile, è impedito dalla totale mancanza di materiale probatorio.
Così si è pronunciato il Tribunale di Catanzaro, in persona del dott. Pietro Carè, con l’ordinanza del 28.07.2015, con la quale ha rigettato in prima udienza ed allo stato degli atti la domanda di ripetizione di indebito ex art. 702 bis cpc presentata da un correntista, sul “classico” presupposto dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell’addebito di interessi usurari e di spese e commissioni in misura superiore al dovuto.
Motivo del rigetto, la mancata allegazione di qualsivoglia elemento di fatto idoneo a provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
È ormai pacifico, infatti, che diversamente da quanto accade nelle azioni promosse dalla banca per il recupero del credito grava sul correntista che agisca in ripetizione (o, altrimenti detto, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’applicazione di interessi usurari e ultralegali) l’onere della prova di quanto assume violato.
Per la precisione conferma il Tribunale “il correntista che contesti il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della CMS (Commissione di Massimo Scoperto) deve: 1) allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate; 2) allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l’istituto di credito, nella loro interezza; 3) allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze“.
L’orientamento del Giudice calabrese, che richiama espressamente una precedente pronuncia del Tribunale di Roma, è oltremodo netto: “[…] l’onere della prova non può che ricadere integralmente a suo [del correntista, n.d.r. ] carico[…]” (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Ebbene, nella specie, il cliente non aveva prodotto né gli estratti conto (di cui la perizia di parte allegata agli atti presupponeva la regolare ricezione) né i decreti ministeriali trimestrali, recanti i Tassi Effettivi Globali Medi (dai quali si determina il valore del c.d. Tasso Soglia), necessari ai fini del riscontro dell’usura oggettiva.
I predetti decreti, in particolare, hanno natura di atti amministrativi, sottraendosi all’operatività del principio iura novit curia, pertanto si legge nelle righe della pronuncia qui in commento è rimesso alla parte che ne ha interesse l’onere di produrli in giudizio.
Detta lacuna probatoria non è stata ritenuta sanabile dal Tribunale, considerato anche il rito “scelto” dal ricorrente (ricorso ex art. 702 bis cpc – procedimento sommario di cognizione che non ammette integrazioni probatorie, salvo il caso della costituzione tardiva del convenuto).
Essendo del tutto sfornita di prova, la domanda è stata rigettata, non potendosi dar corso ad alcuna consulenza tecnica d’ufficio, per l’evidente natura esplorativa di quest’ultima, che non può supplire al difetto di allegazione della parte onerata.
Nessuna “correzione“, dunque, all’ordinario criterio di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cc, neppure mediante il principio spesso invocato dai correntisti della c.d. vicinanza della prova, la cui applicazione è da intendersi esclusa nelle azioni di ripetizione.
Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite, circostanza che conferma come l’orientamento espresso sia ormai consolidato nella giurisprudenza di merito, come emerge dagli ultimi contributi pubblicati in Rivista, ai quali si rinvia per ulteriori approfondimenti.
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE PRIMO ESTRATTO RECANTE SALDO
IN MANCANZA VALE IL SALDO RIPORTATO NEL PRIMO ESTRATTO CONTO DISPONIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Rel. Dell’Anna | 19-10-2015 | n.804
RIPETIZIONE INDEBITO: NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
INSUFFICIENTE L’ALLEGAZIONE DEI SOLI SCALARI
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Luigi Grimaldi Rel. Alfredo Grosso | 07-10-2015 | n.1765
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 615/2015
Tags : 28.07.2015, conto, correntista, dott. Pietro Carè, estratti, grava, indebito, non, onere, ordinanza, produzione, prova, Ripetizione, scalari, sufficiente, Tribunale di Catanzaro