Testo massima
Segnalato dall’Avv. Francesco Mocci del foro di Milano
Ai fini della verifica di usurarietà oggettiva, entrambe le tipologie di interessi corrispettivi e moratori potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Anche là dove le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.
Il sistema matematico di formazione delle rate con ammortamento alla francese non “nasconde” alcuna pratica anatocistica non pattuita, in quanto risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo, bensi di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari, con sentenza n. 11997 del 27.10.2015.
IL CASO
È accaduto che un mutuatario, dopo aver stipulato ed estinto con l’esatto adempimento due contratti di mutuo, conveniva in giudizio la Banca, sul presupposto del verificarsi di una fattispecie anatocistica e dell’applicazione di condizioni usurarie. In virtù di tali doglianze, l’attore invocava la gratuità dei predetti contratti, chiedendo la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
In particolare, il mutuatario deduceva a sostegno della propria tesi, in primis, la convenzione di un tasso di interesse di mora che, sommato al tasso d’interesse corrispettivo e a tutte le remunerazioni (escluse quelle per imposte e tasse) sarebbe risultato “abbondantemente” superiore al Tasso Soglia ricavato dalla somma del tasso corrispettivo al tasso di mora, ed in ogni caso si doleva dell’applicazione di interessi anatocistici, per effetto della strutturazione del piano di ammortamento secondo il sistema “alla francese“.
Va precisato che l’attore chiedeva, in via istruttoria, l’ammissione di CTU contabile al fine di verificare il costo complessivo dei contratti sulla base dei presupposti giuridici evidenziati.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando in toto gli addebiti, adducendo a supporto i principi elaborati da ormai consolidata giurisprudenza.
Il Tribunale milanese, nel disporre l’integrale rigetto di ciascuna delle istanze attoree, senza dar luogo ad alcuna attività istruttoria, ha preliminarmente sgombrato il campo da un “equivoco interpretativo“: i precedenti giurisprudenziali invocati dall’attore non hanno mai sostenuto in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi d’interesse, al fine di verificarne la legittimità, limitandosi invero ad evidenziare come “il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori”.
Invero, entrambe le tipologie di interessi potrebbero potenzialmente risultare usurarie, ma ciò non toglie che le verifiche debbano avere ad oggetto i tassi “singolarmente” individuati, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Sebbene nella prassi accada, infatti, che il tasso di mora sia determinato in misura di una “maggiorazione” dell’interesse corrispettivo, ciò non toglie che la mora vada ad applicarsi in via sostitutiva sul debito risultante al momento dell’inadempimento (e/o del ritardo nell’adempimento).
Ne consegue che seguendo le argomentazioni del Giudice meneghino un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora non potrebbe mai rilevare con riferimento ad una “teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia”.
Il Giudice ha, inoltre, rilevato come il piano di ammortamento alla francese previsto per i contratti non generi, di per sé, un’indebita prassi anatocistica, essendo predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
In altri termini, se l’interesse viene sempre e comunque calcolato sulla quota capitale residua, non è ravvisabile un’ipotesi di applicazione di interessi su altri interessi, vietata ex art.1283 cc.
Né infine il Tribunale ha ritenuto che possa parlarsi di previsione contrattuale di cumulo tra l’interesse corrispettivo e quello moratorio con conseguente anatocismo illegittimo, con riferimento all’addebito di interessi moratori sulle rate scadute ed impagate, atteso che (come solitamente accade ed è stato riscontrato nel caso di specie) nei contratti di mutuo è previsto espressamente che gli interessi moratori devono essere calcolati sull’intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), con una clausola pienamente coerente e compatibile con quanto previsto dall’art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, la quale impone che l’interesse cosi conteggiato non venga poi ulteriormente capitalizzato.
Nel caso di specie, inoltre, parte attrice non solo non aveva dedotto l’addebito di interessi moratori con riferimento ai rapporti di mutuo in questione, ma non aveva neppure ipotizzato o indicato se gli interessi moratori eventualmente addebitati fossero stati poi capitalizzati (in contrasto con la Delibera richiamata) o meno.
Per tutto quanto argomentato, aderendo a consolidata giurisprudenza,il Tribunale di Milano ha rigettato le domande attoree, condannando il mutuatario alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
In riferimento a casi analoghi, si segnalano tra i tanti i seguenti precedenti conformi:
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24-09-2015 | n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo.html
Testo del provvedimento
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