ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell’apertura del fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.F., decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione, con la conseguenza che, per il curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l’interruzione del processo, il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Como, dott. Marco Mancini, con ordinanza depositata in data 25.09.2015.
Nella fattispecie de qua, una società adiva il Tribunale comasco, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere pronuncia di condanna dei propri consulenti fiscali al risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni. Uno dei consulenti resistenti formulava domanda riconvenzionale, rivendicando l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, contestando l’illegittimità del licenziamento e chiedendo altresì la condanna della ricorrente al pagamento delle differenze retributive e delle indennità risarcitorie.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente veniva dichiarata fallita. Successivamente, i resistenti, oltre le compagnie assicurative chiamate in causa, eccepivano l’estinzione del processo per mancata riassunzione delle domande articolate dalla società ricorrente nel termine di tre mesi dal fallimento ex art 43 L.F., mentre la ricorrente chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo.
Il Tribunale, motivando la dichiarazione di interruzione del processo, ha preliminarmente chiarito che “l’automaticità dell’effetto interruttivo del processo, di cui al comma 3 dell’art. 43, Legge Fallimentare, è stata voluta dal legislatore al preciso scopo di dare un impulso acceleratorio alla procedura, evitando in particolare che la parte colpita dall’evento, ma interessata alla prosecuzione del processo, possa evitare l’interruzione omettendo di dare notizia nel processo dell’avvenuto fallimento“. L’ulteriore chiarimento afferisce al termine di decorrenza dei tre mesi entro cui il processo interrotto deve essere riassunto di cui all’art. 305 c.p.c., allo scopo di evitare l’estinzione del giudizio. Sul punto, richiamata anche le pronunce n. 17 e 261 del 2010 della Consulta, il provvedimento in commento ha chiarito che “l’art. 305 c.p.c. deve essere interpretato – anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento – nel senso che i tre mesi previsti per la riassunzione, non debbono iniziare a decorrere dall’evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell’evento interruttivo“.
Con specifico riguardo al soggetto fallito, in persona del curatore, deve escludersi che in tal senso, invece, la giurisprudenza di merito la conoscenza legale dall’evento interruttivo coincida col momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, a prescindere dall’avvenuta dichiarazione formale in processo da parte del giudice dell’evento interruttivo. Una lettura, quella prospettata dai Giudici di merito, disattesa però dal Tribunale di Como, che si è invece allineato a quella, costituzionalmente orientata, fornita dalla Suprema Corte, con la conseguenza che “il dies a quo non può decorrere dalla data di apertura del fallimento, ma dovrà decorrere dalla data in cui il curatore abbia avuto effettiva conoscenza dello specifico processo da interrompere“.
Nel caso di specie, non essendovi prova della conoscenza legale da parte del Curatore, “peraltro parte assente in questo processo e nemmeno intervenuta, della pendenza del presente processo, momento dal quale dovrà farsi decorrere il termine per la riassunzione del giudizio“.
In conclusione, con l’ordinanza de qua, il Giudice ha dichiarato l’interruzione del processo tenuto conto del fatto che “l’automatismo dell’interruzione ex art 43 L.F. non esclude che si debba comunque provvedere a dichiarare l’avvenuta interruzione, poiché la ricostituzione del contraddittorio (per spontanea costituzione di coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio o di loro citazione in riassunzione), non impedisce il verificarsi dell’interruzione del giudizio, consentendo comunque di rimuovere gli effetti processuali della stessa“.
Testo del provvedimento
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