ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esibizione, a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione dì questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In caso di azione di ripetizione di indebito, esperita da un cliente che abbia omesso l’indicazione di qualsivoglia fatto specifico rientrante nelle indagini demandate al CTU, la consulenza è da ritenersi inammissibile e, ove disposta, va revocata.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Lagonegro, dott. Giovanni Pipala, con ordinanza del 10.03.2015, con la quale il Giudice, nell’ambito di un giudizio di ripetizione di indebito instaurato da un correntista nei confronti della banca, ha rigettato l’istanza del cliente ex art. 210 c.p.c., nonché revocato la precedente consulenza contabile disposta, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudicante ha ribadito che la domanda debba essere specifica e determinata, dovendo l’attore indicare le singole rimesse oggetto di azione di ripetizione e non potendo demandare l’inquadramento della domanda alla CTU contabile, né sopperire all’onere probatorio formulando richiesta di ordine di esibizione.
Sulla scorta di tali premesse, nel rispetto del generale principio di cui all’art. 2697 c.c., ed allo scopo di evitare una consulenza meramente esplorativa, il Tribunale di Lagonegro ha disposto la revoca del precedente provvedimento con il quale aveva disposto la CTU contabile, richiesta da parte istante, la stessa che, come appurato, non aveva invece provveduto alle necessarie allegazioni a sostegno della propria domanda.
Il diniego dell’ordine di esibizione è stato altresì motivato anche in virtù della disposizione di cui all’art. 119 del Testo Unico Bancario, D. Lgs. n. 385/1993, in forza della quale il correntista ha la possibilità di ottenere, in via prioritaria e stragiudiziale, la disponibilità di tutti i documenti inerenti allo svolgimento del rapporto, relativi non solo alle singole operazioni, ma – in virtù dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti e in ossequio al generale dovere di informativa che grava sulla Banca anche allo svolgimento dell’intero rapporto contrattuale.
In tale ottica, pertanto, l’ordine di esibizione non può supplire a carenze documentali della parte, né può essere attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma è esclusivamente uno strumento destinato ad integrare le conoscenze del giudice, in materie tecniche o specialistiche, e utile a valutare elementi di fatto già acquisiti
Per altri precedenti si segnala:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI E SPECIFICARE PERIODI E IMPORTI
IN MANCANZA LA DOMANDA DELL’ATTORE È CARENTE AB ORIGINE CON IMPOSSIBILITÀ DI ESPLETARE CTU
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott. Caterina Arcani | 30-10-2015 | n.927
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE PRIMO ESTRATTO RECANTE SALDO
IN MANCANZA VALE IL SALDO RIPORTATO NEL PRIMO ESTRATTO CONTO DISPONIBILE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Rel. Dell’Anna | 19-10-2015 | n.804
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE CTU PER SUPPLIRE A CARENZE ISTRUTTORIE DEL CORRENTISTA
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI “VICINANZA DELLA PROVA” NELLE AZIONI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Pesaro, dott.ssa Carla Fazzini | 08-10-2015 | n.775
RIPETIZIONE INDEBITO: NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
INSUFFICIENTE L’ALLEGAZIONE DEI SOLI SCALARI
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Luigi Grimaldi Rel. Alfredo Grosso | 07-10-2015 | n.1765
INDEBITO: L’ILLEGITTIMO ORDINE DI ESIBIZIONE NON SALVA IL CORRENTISTA IN APPELLO
LA MANCATA RICHIESTA EX ART. 119 TUB RENDE INUTILIZZABILI I DOCUMENTI ACQUISITI IN CONTRASTO ALL’ART. 115 CPC
Sentenza | Corte D’Appello Napoli, Pres. Rel. Minisci | 15-07-2015 | n.3225
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 600/2015