ISSN 2385-1376
Testo massima
L’Avvocato che nel procedimento speciale disciplinato dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, intenda vedersi riconosciuto il compenso del rimborso forfettario di cui all’art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense deve richiederlo esplicitamente non potendo lo stesso essere liquidato d’ufficio dal Giudice.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Russo Rel. Frasca, con la sentenza n. 17212 depositata lo scorso 27.08.2015, in occasione del ricorso proposto da un avvocato per ottenere il pagamento della somma intimata al cliente per l’espletamento di prestazioni professionali in una controversia che era stata transatta.
La Corte ha chiarito che, a differenza di quanto accade nel caso di liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, in relazione alla quale si prescinde da qualsivoglia rilievo circa la formulazione di una domanda ad opera del difensore o della parte per il suo tramite, nel caso di domanda proposta dal difensore in via ordinaria, per ottenere il compenso per l’attività professionale svolta, il riconoscimento del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile sia possibile solo qualora il difensore abbia proposto apposito capo di domanda, non essendo sufficiente la circostanza che il tariffario forense lo preveda in via generale.
Pertanto, al fine di considerare dovuta lo somma richiesta, l’avvocato dovrà presenta una nota spese dettagliata non potendo, in caso contrario, vedersi riconosciuto il diritto al rimborso forfettario, che tra l’altro il nuovo decreto-parametri ha fissato, di regola, nella misura del 15% del compenso totale della prestazione (art. 2, co.2, decreto 10 marzo 2014, n.55).
A conclusione della disamina svolta, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che “quando il difensore agisce con domanda proposta in via ordinaria per ottenere il compenso per la sua prestazione d’opera professionale, il riconoscimento da parte del giudice, ai sensi dell’art. 2033, primo comma, c.c., del rimborso forfettario per le spese generali previsto dalla tariffa applicabile, è possibile solo se il difensore attore abbia proposto apposito capo di domanda inteso al riguardo“.
Testo del provvedimento
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