ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva dal notaio costituisce titolo efficace anche nei confronti del terzo datore d’ipoteca e la mera prospettazione di un superamento del tasso soglia non costituisce elemento sufficiente a giustificare la sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva immobiliare.
Questo è il principio esposto dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 23.10.2015, di rigetto di un’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., a seguito di opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c., avverso una procedura esecutiva immobiliare.
L’Istituto di Credito agiva in via esecutiva con pignoramento immobiliare sulla scorta di un mutuo fondiario e precetto.
Il soggetto terzo datore d’ipoteca proponeva opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c., avverso l’esecuzione, sostenendo che:
– il contratto di mutuo non aveva tutti gli elementi necessari, affinché si potesse comprendere e individuare l’obbligazione assunta dal debitore originario e, pertanto, non poteva costituire titolo esecutivo nei suoi confronti;
– l’atto di precetto, pur avendo tutti gli elementi previsti ex lege, era eccessivamente generico e non permetteva al debitore al pari del contratto di mutuo di comprendere l’obbligazione da cui traeva origine la procedura;
– il mutuo fondiario era viziato da anatocismo e usura.
All’udienza fissata per la discussione sulla sospensione della procedura esecutiva, la banca contestava gli assunti dell’opponente, articolando a verbale le proprie osservazioni.
Con provvedimento assunto fuori udienza, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione per i seguenti motivi:
– l’atto notarile contiene tutti gli elementi essenziali per individuare la somma di denaro dovuta dal debitore originario;
– il presunto superamento del tasso soglia è stato effettuato con la somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora, operazione non consentita dalla diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori.
Il Giudice ha fondato la propria decisione sul presupposto che un contratto di mutuo fondiario, quale quello a fondamento dell’azione in esame, presenta l’indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro ed ha valore di titolo esecutivo anche nei confronti del terzo datore d’ipoteca, che nel caso di specie avrebbe potuto ben comprendere i contenuti dell’obbligazione assunta dal debitore principale, avendo egli stesso sottoscritto a suo tempo, il contratto di mutuo che, peraltro, acquista valore di titolo esecutivo non dalla propria particolare efficacia probatoria (in ogni caso completa nel caso di specie), ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce (vedi ex multis, Cass. civ. Sez. III, 19-09-2014, n. 19738 e Cass. 19.7.2005 n. 15219).
Il Magistrato ha avuto modo di esprimersi anche su un altro tema particolarmente d’attualità, relativo alla problematica della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia.
Il Giudice ha, infatti, appurato che l’usurarietà del mutuo lamentata dall’opponente era stata calcolata mediante una mera sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, modalità di calcolo tanto diffusa, quanto erronea, dettata da una inesatta interpretazione della nota sentenza n. 350/13 della Cassazione Civile ed ormai confutata da una giurisprudenza granitica (cfr. ex multis Trib. Napoli, sent. 15.04.2014 e Trib. di Padova, Sezione seconda civile Sent. n.739 del 10 marzo 2015).
Tale orientamento poggia le propria fondamenta, in diritto, sull’evidente differenza ontologica e funzionale delle due diverse categorie di interessi, che non ne consentono il mero cumulo.
Com’è noto il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Nel caso di specie pertanto, il Giudice, sulla base dei principi in diritto sopra esposti, ha ritenuto non fondate le eccezioni sollevate dall’opponente, con conseguente insussistenza dei gravi motivi che potevano giustificare la sospensione della procedura, optando per il rigetto della relativa domanda.
Testo del provvedimento
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