ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers inserite nell’elenco dei titoli a basso rischio e rendimento, tenuto dal consorzio Patti Chiari, dall’obbligo gravante sull’intermediario di informare tempestivamente il cliente circa le significative variazioni eventualmente subite da un titolo inserito in elenco, non può farsi discendere l’obbligo contrattuale della banca di informare l’investitore relativamente a rischi ulteriori e diversi rispetto a quelli derivanti dall’inclusione del titolo nel predetto elenco. In sostanza, non è in alcun modo configurabile l’assunzione, da parte dell’intermediario, di un’obbligazione autonoma di monitoraggio del titolo acquistato al fine di valutare l’eventuale variazione del livello di rischio del titolo per l’investitore.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria del ricorrente fondata sull’esistenza di un obbligo contrattuale di informazione del mutamento delle condizioni del rischio connesso all’investimento in obbligazioni Lehman Brothers deve essere rigettata per insussistenza del titolo posto a fondamento della domanda.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani, con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 09.10.2015.
Nella fattispecie in commento, un investitore articolava domanda risarcitoria nei confronti dell’intermediario finanziario, lamentando l’inadempimento di quest’ultimo a fronte degli obblighi informativi scaturenti dal contratto di negoziazione a dal successivo acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, inserite nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento tenuto dal consorzio Patti Chiari. In particolare, l’attore fondava la propria pretesa su una clausola inserita nell’ordine d’acquisto (“il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio“), sostenendo che dalla stessa dovesse ricavarsi un più ampio dovere di informazione a carico dell’intermediario, sostanzialmente tenuto a monitorare, anche in proprio, l’andamento dei titoli in questione.
Nello specifico, l’investitore sosteneva che, eseguendo l’ordine d’acquisto, l’intermediario avesse assunto contrattualmente due specifici obblighi di informativa: “in primo luogo, avrebbe dovuto comunicare la fuoriuscita dei titoli acquistati dall’elenco di obbligazioni a basso rischio e rendimento, tenuto dal consorzio “Patti Chiari”, in conseguenza del mutato rating dell’emittente e del cambiamento del valore a rischio del titolo negoziato; in secondo luogo, avrebbe dovuto comunicare all’investitore ogni significativo mutamento delle condizioni di rischio dell’investimento, alla luce di informazioni autonomamente raccolte“.
Il Tribunale ha radicalmente disatteso l’interpretazione fornita dall’investitore e posta a fondamento della propria pretesa risarcitoria, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’intermediario.
Invero, l’ordinanza de qua ha anzitutto chiarito che “senza un precedente significativo declassamento del merito creditizio della società emittente da parte delle principali agenzie di rating internazionali, il 15/9/2008 la Lehman Brothers Holding Inc. presentò domanda di ammissione ad una procedura concorsuale volontaria di diritto statunitense. Tale domanda, attestando il default dell’emittente, determinò l’immediato crollo del valore dei titoli emessi dalle società del gruppo Lehman Brothers e quindi anche delle obbligazioni acquistate dall’odierno ricorrente“.
Chiarita l’imprevedibilità del default, il Tribunale ha disatteso radicalmente la pretesa del ricorrente, precisando che un’interpretazione di buona fede della predetta clausola di cui all’accordo di negoziazione, “alla luce del tenore complessivo della nota all’interno della quale è inserita, non consente di ritenere che l’intermediario abbia assunto un obbligo di informare l’investitore ulteriore e diverso rispetto a quello derivante dall’inclusione del titolo nel predetto elenco“.
Rigettata, altresì, la domanda risarcitoria articolata in subordine dal ricorrente, atteso che lo stesso, “pur cogliendo nel segno quando evidenzia che le obbligazioni controverse non sono in linea con i criteri per l’ammissione all’elenco delle OBBRR per difetto del requisito della quotazione dei titoli su mercati regolamentati, tale circostanza non vale a dimostrare che, qualora i titoli non fossero stati inseriti in tale elenco, il ricorrente non li avrebbe acquistati in ogni caso”.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEHMAN BROTHERS: RATING INVARIATO FINO AL DEFAULT, TRACOLLO IMPREVEDIBILE
LA BANCA NON ERA TENUTA A INFORMARE PER PERDITA DI VALORE E/O ‘AUMENTO RISCHIOSITÀ DEI TITOLI DOPO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Guido Romano | 13-10-2015 | n.20420
LEHMAN BROTHERS: IL TRACOLLO FU EVENTO IMPREVEDIBILE
NON SONO IMPUTABILI ALLA BANCA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Tribunale di Vercelli, dott.ssa Maria Elena Ballarini | 12-06-2015 | n.369
OBBLIGAZIONI LEHMAN: IL CRACK ERA INIMMAGINABILE PER L’ESTREMA AFFIDABILITÀ E L’ECCELLENTE RATING DEI TITOLI
IL MANTENIMENTO DI UN RATING ELEVATO FINO AL GIORNO DELLA DICHIARAZIONE D’INSOLVENZA È UNO DEI FATTORI SCRIMINANTI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER LA BANCA INTERMEDIARIA
Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Giovanni Liberati | 10-06-2014 | n.4208
Testo del provvedimento
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