ISSN 2385-1376
Testo massima
La legge n. 132 del 6 agosto 2015, pubblicata in GU n. 192 del 20 agosto 2015, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, ha introdotto numerose le novità nel processo esecutivo immediatamente applicabili ai procedimenti in corso.
Nell’ottica della riduzione della durata dei procedimenti, il legislatore ha ridotto della metà i termini previsti per il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ex art. 567 co. 2 cpc, dal cui deposito nel termine di 15 giorni il Giudice deve nominare l’esperto e fissare l’udienza di comparizione parti, che deve svolgersi entro novanta giorni dall’emissione del provvedimento.
È, invece, stato raddoppiato il termine per la rateizzazione della somma da convertire in pignoramento che passa da diciotto a trentasei mesi.
Cambiano le modalità di vendita, che, salvo il caso in cui, una volta sentiti i creditori, il Giudice ritenga che vi sia la necessità di procedere in modo diretto alle operazioni, dovrà necessariamente essere affidata ad un professionista iscritto in appositi elenchi, il quale potrà essere revocato nell’ipotesi in cui non rispetti i termini e le direttive stabilite per lo svolgimento delle operazioni stesse.
La vendita con incanto viene collocata in una posizione residuale. Il Giudice può far luogo alla stessa solo quando ritiene probabile che da tale modalità di vendita venga raggiunto un prezzo maggiore alla metà del prezzo base d’asta. Si procederà, dunque, alla sola vendita senza incanto con la possibilità di presentare offerte ribassate fino ad un quarto rispetto al prezzo base d’asta. In questo caso, spetterà al delegato valutare se accogliere o meno l’offerta sulla base di una valutazione prognostica della possibilità di ottenere un prezzo maggiore nel successivo incanto; mentre l’immobile sarà definitivamente aggiudicato in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base d’asta.
Se ci sono più offerte, il delegato inviterà alla gara e se nessuno aderisce l’immobile verrà aggiudicato al miglior offerente e in caso di parità di offerte a chi ha presentato l’offerta per primo.
Diventa possibile chiedere la rateizzazione del prezzo di vendita fino a dodici mesi. Bisogna però prestare molta attenzione, perché la rateizzazione viene concessa dal Giudice dell’Esecuzione quando ricorrono giusti motivi, per cui sarà sempre opportuno contattare il delegato per conoscere l’orientamento del Tribunale in ordine a tale facoltà, da cui si decade se l’aggiudicatario non abbia versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del relativo termine.
FOCUS
Le novità introdotte dalla legge 132/2015 sono immediatamente operative ma per non rischiare la declaratoria di inefficacia dell’offerta, che oggi può essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base d’asta, bisogna verificare se l’avviso di vendita è stato notificato nel vigore della vecchia o della nuova disciplina.
Testo del provvedimento
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