ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di notificazione dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, ai sensi del novellato art. 15, comma 3 L.Fall., per il perfezionamento della notificazione telematica a cura della cancelleria, deve aversi riguardo unicamente alla sequenza procedimentale prevista dalla legge e, quindi, alla ricevuta di accettazione, che fornisce la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e alla successiva ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce la prova che un messaggio leggibile è giunto all’indirizzo dichiarato dal destinatario, mentre non ha rilievo l’eventuale annotazione con la quale il cancelliere abbia invitato il creditore istante – prima ancora che il sistema abbia generato la ricevuta di avvenuta consegna – ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dalla medesima norma, nell’incertezza dell’esito della consegna stessa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. F.Forte – Rel. M.Ferro, con sentenza n. 22352 del 2 novembre 2015, resa in tema di notificazione telematica dell’istanza di fallimento, a cura della cancelleria, cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento in contumacia della società debitrice destinataria.
IL CASO
La vicenda processuale trae origine dall’istanza di fallimento presentata sotto la vigenza del novellato articolo 15, comma 3 della legge fallimentare (per effetto dell’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221), il quale ha previsto una disciplina speciale per il procedimento notificatorio del ricorso di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione udienza.
A mente di tale disposizione, infatti, “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso“.
Nel caso di specie, il creditore ricorrente aveva ricevuto dalla cancelleria l’invito ad attivare il meccanismo notificatorio sostitutivo (notificazione esclusivamente di persona ex art. 107, comma primo, D.P.R. 15.12.1959 n.1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese), attesa la mancata certezza in ordine alla notifica telematica stessa, quindi aveva eseguito la notifica del ricorso, poi perfezionatasi a mezzo posta.
Dichiarato in contumacia il fallimento della debitrice, quest’ultima aveva impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, ottenendone la revoca, sul presupposto dell’omesso rispetto delle ritualità di notifica imposte dal citato art.15, comma 3, L.Fall. (notifica esclusivamente personale, ai sensi dall’art. 107, comma primo, D.P.R. 15.12.1959 n.1229).
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la curatela del Fallimento, lamentando che il Collegio aveva erroneamente ravvisato il vizio di notifica, non avendo considerato la circostanza che, al momento della notificazione telematica a cura della cancelleria, il sistema informatico aveva in realtà tempestivamente generato una valida ricevuta di “attestazione di avvenuta consegna“, di tal che l’eventuale invalidità della notifica sostitutiva doveva ritenersi irrilevante, per la mancanza dei presupposti di attivazione dei meccanismi alternativi di cui all’art. 15, comma 3, L. Fall..
Detto altrimenti, la Corte d’Appello aveva a dire del ricorrente erroneamente dato rilevanza alla nota del cancelliere attestante la “mancata certezza della notifica ai debitori“, laddove quest’ultimo era da ritenersi privo sul punto di competenza, posto che “non spetta a tale organo redigere in modo diretto una relata di notifica telematica, bensì al SIECIC e tanto più che l’impropria annotazione risulterebbe formata prima della ricevuta di avvenuta consegna“.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Corte di Cassazione ha accolto il principale motivo di ricorso, preliminarmente soffermandosi su notazioni di natura tecnico-giuridica circa le corrette modalità di notifica telematica.
Infatti a dire del Supremo Collegio la fattispecie della notifica telematica, effettuata a cura della cancelleria, evidenzia una sequenza caratterizzata dalla ricevuta telematica e dalla ricevuta di avvenuta consegna relativamente alle quali gli artt. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005 e l’art. 45 del D. Lgs. n. 82 del 2005 fissano i presupposti del rispettivo perfezionamento: dal lato del mittente, la fornitura del gestore di posta elettronica certificata utilizzato della ricevuta di accettazione, contenente i dati di certificazione che costituiscono la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di PEC mentre, dal lato del destinatario, la fornitura della ricevuta di avvenuta consegna, che a sua volta dà al mittente la prova che il suo messaggio di PEC è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. Trattasi di un assetto normativo espressione della digitalizzazione del processo, finalizzata a conseguire l’obiettivo stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, a norma del quale è previsto che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata.
In altri termini, nell’ambito della notifica telematica effettuata dalla cancelleria, tecnicamente assumono rilievo esclusivamente le ricevute di accettazione e consegna generate dal gestore dei servizi informatici, a nulla rilevando l’eventuale attestazione del cancelliere circa la mancata certezza sull’esito della notifica.
Tale considerazione è dirimente per l’applicazione del novellato articolo 15, comma 3, L.Fall., che fa riferimento ad una precisa sequenza procedimentale, nella quale la notificazione ad istanza del ricorrente rappresenta solo la seconda “fase”, condizionata dall’esito negativo della trasmissione con modalità telematiche a mezzo della cancelleria.
Orbene, proprio per il “perfezionamento” della prima fase conferma il Supremo Collegio – deve aversi riguardo unicamente alla sequenza procedimentale prevista dalla legge e, quindi, alla ricevuta di accettazione, che fornisce la prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e alla successiva ricevuta di avvenuta consegna.
L’irrilevanza dell’attestazione del cancelliere, nel caso di specie, deriva dalla considerazione che la configurazione di un preciso schema procedimentale, improntato ad una “logica di certezza e fidefacienza direttamente poggiante su norma primaria o di specificazione regolamentare o delegata (come per il cit. D.P.C.M. 2 novembre 2005, art. 6), non può tuttavia subire alcuna degradazione di efficacia sulla base di elementi annotativi che esprimano un qualsivoglia assunto valutativo e soggettivo di contraddittorietà, tanto più se, come nella vicenda di causa e messo in evidenza anche con la censura del ricorrente, il predetto commento del cancelliere sia intervenuto ad un orario (le ore 10:43 del 24/01/2014) posteriore al riscontro della ricevuta telematica, ma anteriore a quello, di poco successivo (ore 10:45:23, stesso giorno), della ricevuta di avvenuta consegna“.
Ne è conseguita nella valutazione della Corte l’irrilevanza della regolarità e/o invalidità della notifica eseguita ad istanza del creditore ricorrente a mezzo posta, attesa la “censurabile sbrigatività con cui il giudice di merito ha statuito sulla sussistenza del presupposto per darvi corso“.
Alla luce di ciò, gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, per la valutazione, in primis, della presupposta regolarità e/o irregolarità della notifica a mezzo p.e.c. ed, in secundis, per l’eventuale esame nel merito della successiva fase notificatoria.
Testo del provvedimento
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