ISSN 2385-1376
Testo massima
Commento redatto dall’Avv. Nicola Pignatelli
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n. 1), c.c., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l’animus novandi e l’aliquid novi.
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro Rel. Cirillo, con l’ordinanza n. 2530, depositata in data 10.02.2015.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, uno dei due coniugi, debitore nei confronti di una banca per un importo di oltre 70.000 euro (portato dal saldo debitore di quattro conti correnti), aveva provveduto, insieme all’altro coniuge, a costituire un fondo patrimoniale, conferendovi l’unico bene immobile in loro proprietà, legittimando, così, la banca, attrice in revocatoria, a dolersi delle maggiori difficoltà di soddisfacimento dei propri crediti.
Il debitore convenuto, al fine di paralizzare l’azione proposta dall’istituto di credito, deduceva, in via di eccezione, che in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale (peraltro, soltanto dieci giorni dopo), la propria complessiva posizione debitoria era stata oggetto di un accordo novativo con la creditrice, affermando dunque la posteriorità del debito novato rispetto all’atto costitutivo del fondo patrimoniale impugnato, con conseguente necessità per la banca attrice di dover provare in capo al debitore-disponente non già la scientia damni, bensì la sussistenza di un diverso e più grave presupposto (soggettivo), ossia l’animus nocendi, consistente nella “dolosa preordinazione a pregiudicare il soddisfacimento del debito”.
Sul punto, la Corte di legittimità, motivando il rigetto degli assunti difensivi del convenuto in revocatoria, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, per aversi novazione oggettiva ex art. 1230 c.c., sono necessari “l’animus novandi cioè la chiara, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto“, requisiti entrambi assenti in quell’accordo con il quale la banca creditrice aveva soltanto procrastinato (e quindi rinegoziato), i termini di “rientro” della posizione debitoria, con calcolo degli interessi in relazione alle nuove scadenze concordate e con rilascio, altresì, di effetti cambiari.
Accordo, quest’ultimo, dal contenuto perfettamente sussumibile alla previsione normativa di cui all’art. 1231 c.c., per il quale “il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione“.
Non potendosi, quindi, parlare di “nuovo debito“, i giudici di merito (con passaggi logici confermati dalla Corte di legittimità), hanno dichiarato l’inefficacia nei confronti della banca attrice in revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la revoca di un atto dalla natura gratuita, compiuto successivamente al sorgere del credito in capo alla banca, fermo restando che il risultato non sarebbe cambiato anche se i giudici avessero “seguito” il debitore convenuto nel proprio tentativo di far emergere l’esistenza di un debito “nuovo“ e successivo all’atto dispositivo, in quanto, in applicazione dei principi probatori relativi agli stati psicologici di un soggetto il cui operato si è chiamati a valutare in sede giudiziaria, senz’altro sarebbe stato agevole per i giudici rilevare (in base a presunzioni semplici, rispondenti all’id quod plerumque accidit), la sussistenza del dolo in capo ad un soggetto che soltanto dieci giorni prima dell’intesa che a suo dire avrebbe avuto i connotati novativi di cui all’art. 1230 c.c., avesse provveduto a costituire un fondo patrimoniale avente ad oggetto l’unico cespite qualitativamente “appetibile” per i propri creditori.
Testo del provvedimento
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