ISSN 2385-1376
Testo massima
Il rating dei titoli LEHMAN BROTHERS Holding Inc. è rimasto sostanzialmente di categoria “A” sino al 16 settembre 2008, giorno del default. Pertanto, aderendo alla prevalente giurisprudenza di merito, il tracollo della banca americana fu evento del tutto imprevedibile per gli istituti di credito, sui quali non può ritenersi che gravasse alcun particolare obbligo di informazione c.d. continuativa.
Peraltro grava sul cliente, che agisca per il risarcimento del danno, l’onere di provare che, all’epoca della predetta operazione di investimento, il mercato, e quindi l’intermediario, disponessero di informazioni ulteriori sulla situazione finanziaria della LEHMAN BROTHERS e che potessero far presagire il suo default“.
La violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario non può determinare la nullità del contratto, ma può dar luogo ad una responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni si verifichino nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto quadro), oppure a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla pronuncia della risoluzione, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del predetto contratto; in difetto di un’espressa previsione di nullità, trova infatti applicazione la regola secondo cui la stessa può derivare esclusivamente dalla violazione di norme imperative concernenti la validità del contratto, e non anche dalla violazione di norme, ancorché imperative, che, come quelle che contemplano i predetti doveri, riguardino il comportamento dei contraenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano, con sentenza n. 4350 del 14.10.2015, in materia di intermediazione finanziaria ed inadempimento dei c.d. obblighi informativi.
Nel caso di specie un istituto di credito è stato convenuto in giudizio dai clienti-investitori, che avevano stipulato un contratto di acquisto di obbligazioni corporate tasso variabile LEHMAN BROTHERS, per un valore nominale di euro 220.000,00, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del c.d. contratto quadro e dei singoli ordini di investimento, ovvero, in subordine, la pronunzia di annullamento o di risoluzione, nonché in ogni caso il risarcimento del danno per le ingenti perdite sofferte a seguito dei noti fatti del settembre 2008.
A dire degli attori, infatti, l’intermediario avrebbe disatteso le norme relative alla forma scritta del contratto c.d. quadro ed, in ogni caso, violato gli obblighi informativi (originari e successivi) relativi all’adeguatezza-appropriatezza dell’investimento, anche in relazione alla profilatura del cliente, nonché all’andamento dei titoli.
La Banca, costituitasi in giudizio, ha respinto ogni addebito, fondando le proprie ragioni su consolidata giurisprudenza di merito (alla quale su questa Rivista si è dato ampiamente spazio).
Rilevata la presenza agli atti del contratto quadro sottoscritto dalle parti, il Tribunale pugliese ha articolato la propria motivazione che ha condotto in definitiva al rigetto delle domande attoree sui profili relativi all’asserita violazione degli obblighi informativi dell’intermediario e sugli effetti degli stessi sulla validità e/o sull’esecuzione del contratto.
In primis, dunque, conformemente all’orientamento dominante, è stata vagliata la domanda di nullità contrattuale ex art. 1418 cc, respinta dal Giudice sul presupposto che la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario non possa mai determinare un vizio “genetico” e/o comunque attinente alla struttura del contratto, ma possa dar luogo ad una peculiare forma di responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni si siano verificate nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. contratto quadro), oppure a responsabilità contrattuale, eventualmente fondando una pronuncia della risoluzione, in caso di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del predetto contratto.
Infondata, altresì, è stata giudicata la domanda di annulamento ex art. 1427 c.c., essendo evidente la non ricorrenza della lamentata difformità fra oggetto negoziale e rappresentazione soggettiva.
Alla stregua del contenuto letterale dell’ordine di acquisto è emerso, infatti, che l’oggetto dell’ordine non potesse essere motivo di errore essenziale rilevante ai sensi dell’art. 1429 c.c. essendo nel documento ben esplicitati la natura e l’oggetto del negozio.
Passando ad analizzare il profilo del dedotto inadempimento degli obblighi informativi, determinante eventualmente una pronuncia di risoluzione, il Tribunale ha evidenziato che la normativa di settore (nel caso di specie i fatti si erano svolti sotto la vigenza dell’art. 21 T.U.F. e del Regolamento Consob n.16190/2007), “nel tutelare espressamente non solo l’interesse economico dei clienti ma anche quello dell’integrità dei mercati, prevede a carico dell’intermediario gli obblighi: 1) di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; 2) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
Nel dettaglio, poi, gli artt. 39 e 40 del citato Regolamento Consob impongono all’intermediario di operare la profilatura del cliente, in base al grado di informazione, di esperienza e di propensione al rischio, astenendosi dall’effettuare quelle operazioni che non risultino “adeguate” per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione (c.d. suitability).
Su tali premesse, è chiaro che come sottolinea il Tribunale “il dovere informativo da parte della banca deve essere calibrato sulla reale tipologia di investitore che volta per volta entra in contatto con l’intermediario“.
Rapportato al caso di specie, data la documentazione agli atti e la testimonianza escussa, l’intermediario è stato giudicato perfettamente adempiente agli oneri informativi, avendo compiutamente indicato al cliente “il titolo, l’emittente, la classe di rischio, il mercato di quotazione, il mercato di negoziazione, il prezzo del titolo, la cedola garantita”.
Altro profilo, ancora, è quello relativo all’adempimento dei c.d. obblighi informativi successivi.
Sul punto, è chiaro che l’onere eventualmente gravante sull’intermediario ruota tutto intorno al concetto di “prevedibilità” del fallimento “Lehman” e, più in generale, sulle evidenze relative all’aumento del rischio di default.
La pronuncia del Giudice pugliese, rifacendosi a consolidata giurisprudenza, è stata tranciante: il fallimento Lehman non era prevedibile e, pertanto, non poteva porsi alcun onere di informazione “successivo” in capo all’intermediario.
Infatti, “il titolo in oggetto è stato mantenuto all’interno dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento stilato dal consorzio PattiChiari in cui sono compresi titoli aventi un rating non inferiore ad A-, attribuito dalle principali agenzie di rating internazionali, nonché un rischio di mercato contenuto, sino alla data del 15.9.2008 a decorrere dalla quale il rating è stato abbassato ai livello A-“.
Peraltro, il Tribunale ha richiamato espressamente le parole del Tribunale di Firenze (17.01.2014) e del Tribunale di Torino (10.06.2014 commentata proprio sulle pagine web questa Rivista – http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/obbligazioni-lehman-il-crack-era-inimmaginabile-per-l-estrema-affidabilita-e-l-eccellente-rating-dei-titoli.html http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-anche-in-sede-penale-un-no-alla-sommatoria-di-corrispettivi-e-moratori.html) che avevano già sottolineato come “il tracollo di LEHMAN BROTHERS fu evento del tutto imprevedibile per gli Istituti di credito perché l’unico indice universalmente valido per apprezzare il grado di rischio del titolo era il rating e questo aveva continuato a segnalare la stabilità finanziaria della banca fino a poco prima della dichiarazione della crisi”.
Richiamando, poi, un precedente del Tribunale di Verona (15.11.2012), nella sentenza in commento si fa riferimento ad un preciso onere probatorio in capo al cliente-attore, il quale deve specificamente dimostrare in presenza di elementi contrari e desumibili dalle circostanze testè evidenziate “che, all’epoca della predetta operazione di investimento, il mercato, e quindi l’intermediario, disponessero di informazioni ulteriori sulla situazione finanziaria della LEHMAN BROTHERS che potessero far presagire il suo default“.
Disattese, dunque, sotto ogni profilo, le argomentazioni dei clienti-investitori, il Tribunale ha rigettato ogni domanda, confermando l’orientamento autorevolmente espresso dai precedenti giudici di merito sul (ormai risolto) “caso LEHMAN”.
In tal senso, si segnalano i seguenti precedenti, oggetto di approfondimento su questa Rivista.
LEHMAN BROTHERS: IL TRACOLLO FU EVENTO IMPREVEDIBILE
NON SONO IMPUTABILI ALLA BANCA VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza Tribunale di Vercelli, dott.ssa Maria Elena Ballarini 12-06-2015 n.369
LEHMAN BROTHERS: IMPREVEDIBILITÀ DEL DEFAULT ED IRRESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE A CURA DELLA REDAZIONE DI EX PARTE CREDITORIS.IT
Rassegna giurisprudenziale 04-10-2014
LEHMAN: NON HA RICEVUTO ALCUN DOWNGRADING DALLE AGENZIE DI RATING
L’IMPREVEDIBILITÀ DEL DEFAULT SOLLEVA L’INTERMEDIARIO DA OGNI RESPONSABILITÀ
Sentenza Tribunale di Monza, dott.ssa Maria Gabriella Mariconda 24-02-2014 n.605
LEHMAN BROTHERS: L’INVESTITORE HA L’ONERE DI DIMOSTRARE LA MANCATA INFORMAZIONE DELLA BANCA
LA BANCA È IMMUNE DA CENSURE SE NON È DIMOSTRATO CHE DISPONEVA DI INEQUIVOCHE INFORMAZIONI SULLA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEL VALORE DI RISCHIO DELLE OBBLIGAZIONI
Sentenza Tribunale di Roma, G.U. dott. Stefano Cardinali 11-01-2013 n.489
LEHMAN BROTHERS: NON ERA PREVEDIBILE IL FALLIMENTO NEL 2008
NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ PER LA BANCA CHE ABBIA ADEGUATAMENTE INFORMATO L’INVESTITORE
Sentenza Tribunale di Pordenone – Dott.ssa Martina Gasparini 08-11-2013 n.898
OBBLIGAZIONI LEHMAN: IL CRACK ERA INIMMAGINABILE PER L’ESTREMA AFFIDABILITÀ E L’ECCELLENTE RATING DEI TITOLI
IL MANTENIMENTO DI UN RATING ELEVATO FINO AL GIORNO DELLA DICHIARAZIONE D’INSOLVENZA È UNO DEI FATTORI SCRIMINANTI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER LA BANCA INTERMEDIARIA
Sentenza Tribunale di Torino, dott. Giovanni Liberati 10-06-2014 n.4208
LEHMAN: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO PER L’IMPREVEDIBILITÀ DEL DEFAULT NEL MARZO 2007
LA “GARANZIA” PATTI CHIARI PREVEDEVA L’OBBLIGO DI AVVISARE IL CLIENTE SOLO PER DECLASSAMENTO AL DI SOTTO DI A-
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Ludovico Delle Vergini 20-02-2014 n.587
Testo del provvedimento
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