ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza territoriale del Giudice è devoluta dall’art. 645 c.p.c. in via funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità (sebbene sotto questo solo profilo), del giudizio di opposizione a quello di impugnazione.
Dunque, ai fini della corretta instaurazione sul piano della competenza – di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve farsi riferimento al momento del deposito del ricorso monitorio, cui retroagiscono gli effetti della pendenza della lite, mentre non hanno rilevanza, rispetto alla competenza così individuata, i successivi mutamenti di Legge, in ottemperanza ai principi generali dell’ordinamento, che non subiscono alcuna deroga, ma solo una conferma.
Nell’ipotesi in cui il provvedimento monitorio sia stato reso da una Sezione Distaccata poi soppressa a seguito della nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, deve aversi riguardo alla disciplina transitoria dettata relativamente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e segnatamente all’art. 9 del D. Lgs. n. 155 del 07.09.2012, così come modificato dall’art. 8 D.Lgs. n. 14 del 19.02.2014.
Per effetto di tali disposizioni, i procedimenti civili pendenti alla data del 13.09.2013 presso le Sezioni Distaccate, rimangono attribuiti all’ufficio giudiziario (inteso come circondario e quindi come Tribunale), cui esse appartenevano e non subiscono alcun trasferimento dalla loro sede propria, nemmeno nell’ipotesi in cui il loro territorio venga accorpato a quello di un diverso circondario, in conformità alla regola di cui all’art. 5 c.p.c., contenente un principio di diritto inderogabile.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Napoli Nord, dott. Felice Angelo Pizzi, con sentenza depositata in data 27.07.2015.
Nel caso in esame, veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo presso una Sezione Distaccata (di Frattamaggiore), poi soppressa a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Avverso detto provvedimento monitorio, il debitore proponeva poi opposizione mediante citazione a comparire innanzi al Tribunale di Napoli Nord, cui la predetta Sezione Distaccata, dopo la soppressione, era stata accorpata.
Il Giudice, qualificata preliminarmente l’azione quale opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto intentata innanzi ad Autorità sfornita di competenza funzionale, precisando altresì che “non è possibile dichiarare in questa sede ex art. 654, comma 1, c.p.c., la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Frattamaggiore, quale conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità, così come non sarebbe stato possibile concedere, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del medesimo provvedimento monitorio, in quanto emesso da ufficio giudiziario diverso rispetto a quello adito in sede di opposizione, privo di competenza funzionale“.
La sentenza de qua ha preliminarmente chiarito che “il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Giudice di un Tribunale esistente nel momento del deposito del ricorso monitorio e che è la data di tale deposito a rilevare agli effetti processuali della determinazione della competenza sulla relativa domanda“, rinviando alla norma di cui all’art. 645 c.p.c., per la determinazione della competenza funzionale ed inderogabile relativamente all’eventuale giudizio di opposizione.
Nell’ipotesi in cui come nel caso di specie il provvedimento monitorio sia stato reso da una Sezione Distaccata poi soppressa, deve farsi riferimento, sotto il profilo della disciplina transitoria dettata con riguardo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, al disposto dell’art. 9 del D. Lgs. 07.09.2013, n. 155, a norma del quale “udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 2“, mentre al comma 2 precisava e precisa tuttora che fino alla data di entrata in vigore della riforma “il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione“. Norma, quella appena richiamata, poi modificata dall’art. 8 del D. Lgs. n. 14/2014, precisandosi, al comma 2 bis, che “la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale“.
Decisiva, ai fini della decisione de qua, l’interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli Nord relativamente all’espressione “ufficio giudiziario“. Invero “tali norme si riferivano, laddove menzionavano gli uffici giudiziari destinati alla soppressione, ai Tribunali, mentre le Sezioni Distaccate non sono mai state uffici autonomi e differenti, bensì articolazioni del medesimo Tribunale, tant’è che le questioni di distribuzione degli affari civili tra sede centrale e sedi distaccate, non integravano una questione di competenza ma di ripartizione dei processi all’interno dello stesso circondario”. Tale interpretazione, come precisato con il provvedimento in esame, “è l’unica coerente con la regola generale di cui all’art. 5 c.p.c.“, in forza della quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Un’interpretazione, quella prospettata dal Tribunale di Napoli Nord, che si pone in contrasto con quella proposta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7835/2015, con la quale, in sostanza, le Sezioni Distaccate di Tribunale erano considerate alla stregua di uffici giudiziari soppressi, con la conseguenza che la pendenza di un giudizio innanzi ad una Sezione poi soppressa, avrebbe comportato, dopo il 13.09.2015, la traslazione del giudizio medesimo all’ufficio di attrazione, con successiva riassegnazione al Tribunale di origine attraverso il meccanismo della riassunzione.
Invero, come chiarito dalla statuizioni in commento, per attribuire la competenza sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’adito Tribunale di Napoli Nord, sarebbe stata necessaria fin dall’inizio una speciale norma di legge, derogatoria dell’art. 5 c.p.c., nel senso dell’assegnazione espressa ed univoca al predetto ufficio giudiziario di tutti i procedimenti pendenti alla data del 13.09.2013 nelle Sezioni Distaccate, per effetto dell’accorpamento dei relativi territori. “Siffatta norma non era affatto contenuta nell’art. 9 del D. Lgs. n.155/2012. Al contrario, con l’art. 8 D. Lgs. n. 14/2014, è stata ribadita la vigenza del principio generale“.
In conclusione, il Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato inammissibile la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite a favore del creditore.
Per approfondimenti, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: VA PROPOSTA DINANZI ORIGINARIA SEDE PRINCIPALE DEL SOPPRESSO DISTACCAMENTO
NON RILEVA L’EVENTUALE ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE DISTACCATA RIMOSSA AL CIRCONDARIO DI UN TRIBUNALE DIVERSO
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro Rel. Barreca | 27-03-2015 | n.6276
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 584/2015