Testo massima
La diserzione dell’incanto fa presumere che l’occupazione del cespite da parte dei debitori sia di ostacolo ad una sollecita definizione delle operazioni di vendita, occorrendo all’uopo porre il bene sul mercato libero, anche di fatto, da persone e cose.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Peluso, con provvedimento del 03.11.2015, emesso a seguito della diserzione della vendita, sul presupposto che l’occupazione dell’immobile potesse essere ostativa ad una sua collocazione sul mercato.
Il provvedimento in commento era stato richiesto del creditore procedente che, considerate le numerose aste andate deserte, aveva chiesto la liberazione dell’immobile pignorato, ritenendo che la presenza del debitore potesse essere di ostacolo alla realizzazione del giusto prezzo di vendita.
L’ordine di rilascio ex art. 560, comma 3, c.p.c., può essere emesso nei confronti del debitore, ovvero di chiunque occupi l’immobile senza titolo opponibile alla procedura, e può essere sollecitato dal creditore in ogni momento del processo esecutivo. L’esecuzione del provvedimento compete al custode.
Lo strumento di cui ex art. 560 c.p.c., può essere emesso anche dal Giudice Delegato nella gestione di un fallimento, al fine di conseguire la liberazione dei beni da vendere.
Si segnalano i seguenti precedenti:
ESECUZIONE DELL’ORDINE DI LIBERAZIONE
POSSIBILI DIFFICOLTÀ OPERATIVE. L’AVVISO DEVE ESSERE NOTIFICATO ALL’INTERESSATO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA.
Articolo giuridico Il mattino, legalmente 17-05-2015
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-dell-ordine-di-liberazione.html
ORDINE DI LIBERAZIONE: ANCHE IL GIUDICE DELEGATO PUÒ UTILIZZARE LO STRUMENTO PREVISTO DALL’ART. 2923 COMMA 3 CC
L’INIQUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE DEVE ESSERE ACCERTATA IN SEDE DI OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, dott. Felice Pizzi 06-03-2015
FALLIMENTO: IL GIUDICE DELEGATO PUÒ EMETTERE ORDINE DI LIBERAZIONE EX ART.560 CPC A CARICO DEL FALLITO
LA CASA DEL FALLITO PUÒ ESSERE LIBERATA PRIMA DELLA SUA VENDITA A TERZI
Ordinanza Tribunale di Reggio Emilia, sezione Fallimentare dott. Giovanni Fanticini 26-10-2013
Testo del provvedimento
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