ISSN 2385-1376
Testo massima
L’avvocato è tenuto a restituire i documenti ricevuti per l’espletamento del mandato quando il cliente gliene faccia richiesta, a meno che tali documenti non risultino indispensabili per tutelare un proprio diritto in giudizio e in quest’ultimo caso il diritto di ritenzione è ammesso per il tempo strettamente necessario alla tutela del proprio diritto.
Questo è il principio sancito dal Tribunale di Taranto, dott.ssa Rossella Di Todaro, con la sentenza n. 1075, del 25.03.2015.
Il caso di specie riguardava un avvocato che, dopo aver assistito un cliente in un giudizio di recupero crediti fondato su assegni, si era rifiutato di restituire allo stesso i titoli, in attesa di ricevere il pagamento delle proprie competenze. A tale scopo, il professionista aveva promosso un giudizio monitorio, ottenendo decreto ingiuntivo avverso cui il cliente spiegava opposizione, chiedendo il risarcimento dei danni per le conseguenze patrimoniali derivanti dall’indebita ritenzione dei titoli e dei documenti da parte dell’avvocato.
La pronuncia in commento è stata invece resa all’esito del giudizio di opposizione promosso dall’avvocato avverso il provvedimento monitorio col quale gli era stata ingiunta la consegna dei predetti titoli; consegna a cui il professionista si opponeva, sostenendo di trattenere gli assegni in attesa di ricevere il pagamento per l’attività professionale prestata nel giudizio di recupero del credito vantato dal cliente nei confronti di una società.
Si costituiva in giudizio il cliente, il quale sosteneva che trattenere i documenti ricevuti per l’espletamento dell’incarico professionale rappresentasse un illecito disciplinare, deducendo altresì il danno che l’avvocato gli stesse cagionando con tale indebita ritenzione, ostativa all’adempimento degli obblighi assunti in sede transattiva con la propria controparte, chiedendo pertanto la conferma dell’opposto provvedimento.
Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 2235 c.c. ponesse un generale divieto di ritenzione a carico del prestatore d’opera in relazione alle cose o ai documenti ricevuti per l’espletamento dell’incarico, se non per il solo tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Tale norma, come affermato anche dalla Suprema Corte, è applicabile anche al rapporto avvocato-cliente, e tende a contemperare il diritto di ritenzione dell’avvocato di quei documenti utilizzati per l’espletamento dell’incarico professionale con il diritto del cliente ad ottenere la restituzione dei documenti consegnati (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 3033 del 08/02/2011).
Nel caso di specie, l’avvocato non aveva alcuna necessità di trattenere gli originale degli assegni posti a fondamento dell’azione promossa per conto del cliente, potendo trattenere una fotocopia degli stessi o comunque acquisire una quietanza di avvenuta consegna dei titoli in originale e, comunque, potendo provare la propria attività con copia conforme dei verbali di causa, a prescindere dall’esibizione in giudizio degli originali degli assegni trattenuti.
In conclusione, precisato che il professionista possa trattenere i documenti ricevuti dal cliente per l’espletamento del mandato professionale solo per il tempo strettamente necessario alla tutela del proprio diritto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il provvedimento monitorio, condannando l’avvocato al pagamento delle spese di lite a favore dell’opposto.
Testo del provvedimento
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