ISSN 2385-1376
Testo massima
Gli interessi moratori, quand’anche in concreto fossero destinati a trovare applicazione, non rilevano in nessun caso ai fini della verifica se l’interesse in concreto applicato possa o meno considerarsi usurario.
Dirimente appare, infatti, la considerazione che la norma dettata dall’art. 644 c.p. è espressamente nel senso che l’usura c.d. oggettiva è integrata quando il creditore si faccia promettere un interesse usurario “in corrispettivo della prestazione di denaro”, ed in nessun caso può servire a precludere l’applicazione di maggiori interessi, quali sono per l’appunto quelli di mora, con funzione di ristoro forfettario del danno sofferto in conseguenza dell’inadempimento.
In tal senso, anche la suprema Corte, che a più riprese ha ribadito che il collegamento che il legislatore, ex art. 644, pone tra le prestazioni dovute dell’accipiens e del solvens con il termine corrispettivo, rende evidente come il pagamento (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo, conseguendone allora che la clausola penale, ossia la pattuizione che nell’economia dell’operazione ha la funzione di liquidare forfettariamente il danno che consegue all’inadempimento del debitore, non può essere considerata parte di quel corrispettivo, poiché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è l’inadempimento.
Questi sono i principi espressi dal Collegio ABF di Napoli, Pres. Marinari, con decisione n. 4455 del 03.06.2015.
IL CASO
Un cliente, dopo aver stipulato un contratto di locazione finanziaria, formulava reclamo presso la banca, contestando l’applicazione di interessi (ricavati dalla somma del tasso corrispettivo al tasso di mora) superiori al tasso soglia fissato dalla Banca d’Italia con il comunicato stampa del 24.12.2010.
Sulla base di tali considerazioni, chiedeva la restituzione degli interessi relativi alle rate scadute e già pagate ed il ricalcolo, per le rate restanti, del solo capitale residuo con esclusione degli interessi.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il cliente si rivolgeva poi all’Arbitro Bancario Finanziario, reiterando le domande già formulate e richiamando a sostegno delle stesse la sentenza della Cassazione n. 350 del 2013, oltre che il quadro normativo relativo al reato di usura (artt. 644 c.p. e 1815 c.c.).
Si costituiva la Banca, che respingeva ogni contestazione deducendo che il TEG relativo al contratto fosse al di sotto la soglia d’usura, atteso che i propri sistemi informatici erano impostati in modo da garantire che al momento della stipula di ogni contratto le soglie di tempo in tempo comunicate da Banca d’Italia venissero rispettate. Aggiungeva, inoltre, che non era corretto sommare il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori al fine di confrontarli con il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, sia per la natura eterogenea e non confrontabile di tali voci di costo, sia perché l’usurarietà del tasso di mora andava verificata con riferimento al tasso soglia relativo agli interessi moratori.
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ribadendo l’assoluta erroneità della tesi del ricorrente, fondata sulla sommatoria del tasso corrispettivo a quello di mora ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, “atteso che i due interessi non sono destinati mai a trovare applicazione cumulativa“.
IL COMMENTO
Il Collegio, aderendo al brocardo che impone, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, l’esclusivo confronto tra dati omogenei, ha tratto invia analogica ulteriori argomenti a sostegno del rigetto della tesi della sommatoria, dalla stessa Cassazione, che ha precisato che l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è l’inadempimento.
Per approfondimenti, si segnalano i seguenti precedenti:
USURA: ALTRA BOCCIATURA ALLA TESI DELLA SOMMATORIA
SI GENEREREBBE UN ASSURDO LOGICO-MATEMATICO
Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini 16-07-2015 n.8755
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-altra-bocciatura-alla-tesi-della-sommatoria.html
USURA: IL TEGM NON È PARAMETRO OMOGENEO PER VERIFICA INTERESSI DI MORA
IN CASO DI USURARIETÀ MORATORI, RESTA FERMA DEBENZA CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Brescia, dott. Gianluigi Canali 28-05-2015 n.1590
USURA: IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA RELATIVO AI MORATORI È IRRILEVANTE PER I CORRISPETTIVI
L’AUTONOMA NATURA E FUNZIONE ESCLUDE IL TRATTAMENTO UNITARIO DEI DUE INTERESSI
Sentenza Tribunale Novara, dott.ssa Simona Gambacorta 08-10-2015
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Mari
Testo del provvedimento
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