ISSN 2385-1376
Testo massima
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.
La tesi della sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio genera un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’, che integra un’ipotesi tipica di lite temeraria condannabile ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, con la sentenza del 6 ottobre 2015, n. 1297.
IL CASO
Nella fattispecie in esame, l’attore esponeva di aver stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la banca e, deducendo l’usurarietà del tasso moratorio pattuito, chiedeva di accertare l’invalidità di tale pattuizione e la conseguente non debenza degli interessi ex articolo 1815 c.c., secondo comma, con condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso.
In particolare, il mutuatario assumeva che la Banca avesse praticato un tasso usurario, fondando la propria domanda sulla sommatoria delle due categorie di interessi, moratori e corrispettivi.
Si costituiva la Banca, la quale eccepiva la legittimità degli interessi pattuiti, in quanto ampiamente al di sotto del tasso soglia.
Il Tribunale ha ritenuto la domanda manifestamente infondata, condannando d’ufficio dell’attrice per lite temeraria ex articolo 96, comma 3, c.p.c..
IL COMMENTO
Convenire in giudizio la banca deducendo l’usurarietà di un rapporto sulla base della sommatoria tra tassi corrispettivi e moratori è diventata tendenza ricorrente nelle aule di giustizia: una tendenza spesso sanzionata con condanna per lite temeraria, risultando le relative fattispecie in realtà totalmente estranee al fenomeno dell’usura bancaria.
Invero, il provvedimento in commento, dopo aver categoricamente escluso qualsivoglia profilo di usurarietà, bocciando fermamente la tesi della sommatoria in considerazione della diversa natura e funzione dei due tassi di interesse, ha altresì precisato che “sostenere il contrario integra una lite temeraria che espone alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
Il Tribunale, nel caso in esame, è stato in realtà fin troppo clemente con parte attrice, condannandola ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma pari a quella relativa alle spese di lite, laddove la Cassazione, a più riprese, ha affermato che la sanzione pecuniaria in ipotesi di condanna per lite temeraria debba esser quantificata nel quadruplo delle spese di lite
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015
USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED “INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015
LITE TEMERARIA: LA SANZIONE PECUNIARIA VA CALCOLATA NEL QUADRUPLO DELLE SPESE DI LITE
CONDANNA DI EURO 125.000,00 PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 CPC
Tribunale di Milano, dott. Marcello Piscopo, 25-11-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 569/2015