ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
Relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, l’onere derivante dall’art.54 del D.P.R. 180/1950, che prevede l’obbligo del mutuatario di stipulare l’assicurazione sulla vita, non si traduce in una remunerazione per il creditore-mutuante, ma solo per l’impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.
Avuto riguardo al fatto che tale componente di costo non rientra nell’autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore, ma da un requisito di legge, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art.644, c.4 C.P. e art.2, c.2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.
Ne consegue che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TAEG (che è superiore al TEG poiché include anche il costo assicurativo), ove escludono dal calcolo del tasso le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione nelle operazioni di prestito contro cessione dello stipendio, non si pongono in contrasto con le norme di legge sopra richiamate.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, con sentenza n. 3944 del 28.05.2015.
IL CONTESTO NORMATIVO
D.P.R. 180/1950 Art.54 (Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell’istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.
IL CASO
Un cliente, sull’assunto d’aver stipulato un contratto di mutuo con cessione pro solvendo di un quinto della propria pensione, poi risoltosi anticipatamente, citava in giudizio la Banca, contestando l’illegittimità del mancato rimborso da parte dell’istituto di credito della quota del premio assicurativo non goduta ed il carattere usurario degli interessi applicati, assumendo che, dovendosi determinare il tasso di interesse usurario tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito, tra gli oneri da computare rientrasse anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, deduceva di essersi attenuta per la commisurazione dei tassi applicati, alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia in vigore durante lo svolgimento del rapporto, evidenziando che in ogni caso la detta somma giammai poteva essere inclusa nel calcolo del TEG in quanto assolutamente obbligatoria ex D.P.R. 180/1950 Art.54.
LA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda articolata in via principale dall’attore, disattendendo ogni doglianza in relazione al dedotto superamento del tasso soglia e condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
In particolare, nel richiamare le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, che prevedono una metodologia di calcolo del TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, il provvedimento in commento ha chiarito che l’obbligo GIURIDICO del mutuatario nelle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione di stipulare assicurazione sulla vita ex art. 54 del D.P.R. 180/1950, integra una remunerazione solo per la società di assicurazioni che incassa il premio, non già per l’istituto di credito mutuante.
Ne deriva che detto importo non debba esser computato ai fini della verifica del tasso soglia, assimilandosi alla voce “imposte e tasse”, pacificamente esclusa dal calcolo del TEGM.
IL COMMENTO
La verifica dell’usura si fonda sul confronto di dati omogeni, per cui non si può utilizzare ex post una metodologia di calcolo differente da quella operata dal soggetto che ha provveduto alla rilevazione dei tassi, tenuto conto della discrezionalità tecnica incensurabile che assiste le Istruzioni di Bankitalia.
Le spese di assicurazione non sono mai state incluse nel TEG fino al 31.12.2009, in quanto il legislatore (e non già Bankitalia), con l’art.2 bis, comma secondo D.L. n. 185 del 2008, convertito in L. n. 2 del 2009, ha modificato la metodologia di calcolo operata per il tramite del MEF con la Banca di Italia, passando al nuovo sistema “all inclusive.
Per confronto ed approfondimento, si segnala il seguente contributo pubblicato in Rivista:
USURA BANCARIA: POLIZZA FACOLTATIVA ED INTERESSI DI MORA NON RICOMPRESI NEL TAEG
GLI ONERI OPZIONALI E GLI INTERESSI DI MORA NON RIENTRANO TRA I COSTI PREVISTI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli | 16-10-2013 | n.5195
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 559/2015