ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
Al fine di correttamente esperire l’azione di ripetizione di indebito, è in primo luogo essenziale, per la ricostruzione della movimentazione contabile, l’acquisizione degli estratti conto e del contratto. Questi ultimi, in ottemperanza al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., devono essere prodotti dal cliente che promuova l’azione nei confronti della banca per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che si assumono indebitamente riscosse.
Non è possibile supplire al prescritto onere probatorio, incombente sul cliente, a mezzo dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non potendo il Giudice accogliere richieste del tutto esplorative.
Ne discende che, poiché nel rapporto di conto corrente ogni saldo periodico annotato ha come riferimento iniziale quello risultante dal precedente conto, l’esatta determinazione del saldo finale presuppone che a ritroso si possa risalire a quello di inizio del rapporto, senza alcun “salto” contabile intermedio. Ove ciò non sia possibile in base alla documentazione acquisita, gli effetti ricadranno sulla parte onerata dall’onere probatorio. Di conseguenza, quando è il cliente che agisce contro la banca per fare accertare i saldi del suo conto, con la richiesta di condanna della controparte alla restituzione dell’eventuale somma non dovuta, onerato della prova, in base al già citato 2697 c.c., è il cliente medesimo. La mancata produzione del contratto porta inevitabilmente al rigetto di tutte le domande, in quanto sfornite del supporto probatorio in ordine alle lamentate nullità di clausole negoziali.
Nel caso in cui il correntista-attore contesti, altresì, l’applicazione di interessi usurari, è onere dello stesso provvedere non solo alla specifica indicazione dei termini in cui sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia, ma anche, e comunque, alla produzione dei decreti ministeriali e delle rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia nel periodo di riferimento.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, con la sentenza n. 1009, depositata in data 22.10.2015.
IL CASO
Nella fattispecie in esame, una società correntista (titolare di un conto corrente ordinario e di diversi conti di corrispondenza), ed i relativi fideiussori, convenivano in giudizio la banca al fine di ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, contestando la nullità dei predetti contratti per effetto dell’illegittima applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle c.m.s. e di ogni altra spesa o costo di tenuta di conto, oltre che di interessi superiori al tasso soglia antiusura.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale contestava nel merito ogni avverso addebito, concludendo per il rigetto delle domande attoree, oltre che per la condanna degli istanti ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Il Tribunale adito ha rigettato integralmente le domande articolate dalla società correntista e dai fideiussori, rilevando insanabili carenze probatorie a supporto delle stesse, condannando gli istanti alla rifusione delle spese di lite a favore dell’istituto di credito.
IL COMMENTO
Il provvedimento in esame ha preliminarmente ribadito l’esatta ripartizione dell’onus probandi nell’ambito del contenzioso banca cliente, con specifico riguardo alle azioni di ripetizione di indebito. Richiamato, dunque, il disposto dell’art. 2697 c.c., e precisato che compete al correntista-attore provvedere alla produzione del contratto e degli estratti conto integrali a supporto della propria domanda, il Giudice ha ribadito che, nel caso in cui il cliente non si sia attivato per ottenere la disponibilità della prescritta documentazione contabile, eventualmente ex art. 119 TUB, non potrà poi supplire alle proprie carenze probatorie invocando lo strumento procedurale di cui all’art. 210 c.p.c., dal momento che (per costante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito), “l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa“.
La mancata produzione (totale o parziale), da parte del cliente, della prescritta documentazione, non potrà dunque che operare a danno del cliente medesimo, risultando le domande articolate nei confronti della banca sfornite del necessario supporto probatorio.
Né può ritenersi validamente spiegato il disconoscimento ex art. 2712 e 2719 c.c., giacché genericamente formulato, atteso che “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
In ragione delle evidenziate carenze probatorie, il Giudice ha, dunque, ritenuto infondate le censure attoree afferenti alla cms, oltre che al presunto sforamento del tasso soglia, precisando, a tal proposito, che sarebbe stato onere del correntista provvedere altresì al deposito dei decreti ministeriali e delle rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia nel periodo di riferimento.
Da ultime, le statuizioni relative “alla questione dell’addebito di competenze maturate sul conto anticipi nel conto corrente ordinario”. Il Tribunale ha ritenuto sfornite di fondamento le censure attoree, chiarendo che “l’anticipazione, realizzata nella prassi bancaria mediante la movimentazione di due o più conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità. Infatti, la tecnica bancaria prevede che lo stesso tipo di procedura (denominata “applicazione di tasso differenziato in c/c”) possa essere eseguita anche su un unico c/c di corrispondenza. Quanto innanzi determina che, a prescindere dalla soluzione adottata dall’Istituto di credito, il rapporto di credito seppur articolato su più conti sia in realtà uno solo. Appare, dunque, condivisibile l’opinione per cui siffatti conti possono considerarsi mere schede di contabilità che non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente, ovvero non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca cliente a mezzo di un unico conto corrente eventualmente integrato, poi, al suo interno da più conti ausiliari”.
Alla luce della evidenziata unitarietà del rapporto, il Tribunale ha dunque chiarito che “il saldo dei conti ausiliari è indisponibile perché l’unico conto effettivamente operativo è il conto ordinario, l’unico ad essere in concreto movimentato dal correntista”.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26-05-2015
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 17-03-2015 | n.1215
CONTO CORRENTE: LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SI ESTENDONO AL CONTO ANTICIPI
LA MOVIMENTAZIONE DI PIÙ CONTI CORRENTI NELL’AMBITO DELL’ANTICIPAZIONE BANCARIA NON INTACCA L’UNITARIETÀ DEL RAPPORTO BANCA – CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Messina, Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo Balba | 10-03-2015 | n.592
USURA: IL CLIENTE È TENUTO A PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI CHE FISSANO IL TASSO SOGLIA
ALLEGAZIONI IMPRESCINDIBILI PER LA PARTE CHE INTENDA FAR VALERE LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI USURARIE
Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 25-06-2015 | n.651
USURA: ALLA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI SEGUE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
L’EVENTUALE USURARIETÀ DEI MORATORI NON INVESTE IL CONTRATTO PER EFFETTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Decreto | Tribunale di Roma, dott. Ciufolini | 26-03-2015
Testo del provvedimento
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