ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Aldo Bissi del Foro di Milano
LA DECISIONE
In relazione alla determinazione del tasso usurario fino al 1 gennaio 2010, nel calcolo del TEG non possono computarsi commissione di massimo scoperto e spese.
Posto che le istruzioni in origine emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la c.m.s. dalla base di calcolo del TEG, è stato lo stesso legislatore, con l’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, a stabilire che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi, sono rilevanti ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio solo a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Peraltro, lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM “non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Dall’esame intrinseco della norma dell’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, come convertito dalla L. n. 2/2009, e delle espressioni letterali utilizzate emerge, in modo inequivoco, che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria interpretazione sistematica delle norme dell’unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all’applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia, emanate nell’agosto 2009, nel calcolo del TEG non deve essere ricompresa la commissione di massimo scoperto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Arianna D’Addabbo, con la sentenza n. 966, depositata in data 21.10.2015.
Nella fattispecie in commento, una società correntista ed i relativi fideiussori convenivano in giudizio la banca, contestando l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici relativamente all’intercorso contratto di conto corrente. In virtù di tali doglianze, supportate da una perizia di parte, gli attori invocavano la nullità del predetto contratto, chiedendo la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito chiedendo l’integrale rigetto delle doglianze attoree e la condanna al pagamento, in via riconvenzionale, delle somme eventualmente integranti il saldo contabile a favore della Banca.
In particolare il Giudice, nel valutare la liceità degli interessi pattuiti ed applicati dalla banca, ha escluso categoricamente che potesse verificarsi un’ipotesi di usura, ben evidenziando come, in relazione alla determinazione del tasso usurario, il metodo di calcolo del TEG seguito dal consulente di parte del correntista, comprensivo delle C.M.S. e delle spese, non fosse condivisibile.
In particolare il Tribunale ha rilevato che il legislatore con l’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, come convertito dalla L. n. 2/2009, ha modificato il criterio di rilevamento degli interessi usurari con l’inserimento di nuove voci aggiuntive (C.M.S. e spese), per cui il limite stabilito dalla legge di cui all’art. 644, quarto comma, sarebbe variato solo con la nuova rilevazione operata dalla Banca d’Italia, inclusiva di detti elementi di costo.
Per coerenza giuridica e logica interpretativa, i nuovi oneri non potevano essere ricompresi nel T.E.G. in un periodo in cui gli stessi non erano stati rilevati dalla Banca d’Italia.
Il Tribunale di Lodi, in accoglimento delle difese spiegate dalla banca, ha rigettato integralmente le domande articolate da parte istante, accogliendo la riconvenzionale formulata dalla convenuta e condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite a favore dell’istituto di credito.
IL COMMENTO
La pronuncia del Tribunale lombardo conferma un principio ormai da ritenersi consolidato: è stato il legislatore e non la Banca d’Italia a ratificare per il periodo ante 2010 l’operato dell’Organo di vigilanza in materia di rilevazione dei tassi medi.
Nell’incidere su dette modalità di calcolo, in ossequio ad un generale principio di certezza dei rapporti giuridici, l’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, come convertito dalla L. n. 2/2009, ha testualmente stabilito: “il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevanza del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“.
Tale espressione sgombra il campo da ogni dubbio sulla possibilità di considerare la c.m.s. quale onere rilevante ai fini della verifica di usurarietà oggettiva per il periodo antecedente al 2010 (anno dal quale le nuove rilevazioni di Bankitalia sono inclusive di tale voce di costo), andando altresì a rafforzare l’orientamento per il quale le direttive dell’Organo di vigilanza sono sempre e comunque vincolanti ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della normativa antiusura.
Per approfondimenti, si rinvia, tra gli altri, ai seguenti contributi pubblicarti in Rivista:
USURA: CMS FUORI DA TEG PER RAPPORTI ANTE 2010 PER VOLONTÀ LEGISLATORE
LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA SONO PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Cinzia Cassone | 24-09-2015 | n.10737
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 07-08-2015 | n.602
REATO DI USURA: LA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL TEG APPLICATA DA BANCA D’ITALIA È VINCOLANTE
CMS IRRILEVANTE FINO AL 1.01.2010. ASSOLTI TRE FUNZIONARI DI BANCA
Sentenza | Tribunale di Varese, Pres. ANNA AZZENA | 10-04-2015 | n.194
Testo del provvedimento
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