ISSN 2385-1376
Nel contratto di leasing l’onere dell’immatricolazione non grava sul concedente ma è a carico del fornitore ed in mancanza dell’utilizzatore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lecce, dott. M. Natascia Mazzone nella sentenza n. 4800 del 09/10/2015.
Il caso di specie trae origine dalla stipula di un contratto di leasing avente ad oggetto un’ unità da diporto, in cui l’utilizzatore-locatario non procedeva alla immatricolazione del bene ritenendo che la stessa spettasse alla società di leasing.
Per tali ragione l’utilizzatore citava in giudizio la società di leasing, unitamente al fornitore, chiedendo, da un lato, il diritto di riscatto dell’unità di diporto oggetto del contratto mediante versamento di quanto dovuto e, dall’altro, che nessun onere aggiuntivo potesse essere richiesto in relazione al leasing intercorso tra le parti avendo quest’ultimo già corrisposto quanto dovuto.
Nel costituirsi in giudizio la società di leasing aveva ben rappresentato che l’onere dell’immatricolazione era a carico del fornitore ed in mancanza dell’utilizzatore ma giammai del concedente, richiamando quanto espressamente statuito nel contratto sottoscritto dalle parti.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 4800/2015, ha ritenuto infondata la domanda attrice sia in fatto che in diritto, e corretto il comportamento adottato dalla società di leasing, ben chiarendo che nel contratto di leasing l’onere dell’immatricolazione non grava sul concedente ma è a carico del fornitore ed in mancanza dell’utilizzatore.
Ed invero, come ampiamente dedotto dalla società di leasing, l’utilizzatore non solo non aveva provveduto alla detta immatricolazione del bene ma, nel contempo, aveva anche usufruito del regime IVA in forma ridotta al 12% in luogo di quello ordinario del 20%, ammissibile per i privati in presenza di beni immatricolati – in virtù della circolare dell’Agenzia delle Entrate (CIR) n.49/E del 7 giugno 2002.
Per tali ragioni, ad avviso del Giudicante, in linea con le difese della società di leasing, sono da considerarsi legittime le fatture con IVA al 20% emesse dalla società di leasing con addebito al cliente del maggior importo, dovendo applicare il regime in forma piena, senza alcuna agevolazione non avendo, si ribadisce, l’utilizzatore curato l’immatricolazione del bene .
Il Giudice ha giustamente condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite.
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Cassazione Civile, Sezioni Unite, Pres. Rovelli Rel. Spirito 05-10-2015 n.19785
Testo del provvedimento
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