ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di esdebitazione, ai sensi dell’art. 142 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il Giudice può, secondo il suo prudente apprezzamento, valutare comparativamente la consistenza dei debiti esistenti rispetto a quanto dovuto complessivamente.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres.- Rel. Ceccherini, con sentenza del 01/09/2015, n. 17386, in materia di esdebitazione ex art. 142 l. fall..
Nel caso di specie, i Giudici del merito, pur sussistendo i requisiti soggettivi di cui all’art. 142 l. fall., non avevano accolto la domanda di esdebitazione proposta dal fallito dopo la chiusura del fallimento per definitiva ripartizione dell’attivo, non potendosi “ritenere verificato un adeguato bilanciamento di interessi tra le ragioni del reclamante e quelle del ceto creditorio“, a causa della notevole sproporzione della percentuale dei crediti soddisfatti dalla procedura (pari ad Euro 56.878,00), a fronte di un totale di crediti ammessi al passivo di Euro 3.884.494,92.
Il ricorrente, dunque, proponeva impugnazione avverso il decreto con cui la Corte d’Appello di Roma aveva confermato il rigetto della domanda di esdebitazione, deducendo la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 142 l. fall.; la violazione dell’art. 12 delle preleggi nell’interpretazione dell’art. 142 l. fall; la violazione della legge delega di riforma della disciplina del fallimento (L. 80/2005), in relazione all’art. 12 delle preleggi.
L’art. 142 l. fall., comma 2, dispone che “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali“. Tale disposizione richiede, ai fini dell’ammissione all’istituto premiale della liberazione dai debiti residui del fallimento, un ulteriore indefettibile requisito oltre a quelli di natura soggettiva di cui al primo comma dello stesso articolo.
Dunque, non basta essere “un fallito onesto ma sfortunato”. Infatti, sebbene il fallito abbia cooperato con gli organi della procedura; non abbia ritardato lo svolgimento della procedura; abbia consegnato al curatore la propria corrispondenza attinente al fallimento; non abbia beneficiato di altra esdebitazione; non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti; non sia stato condannato per delitti connessi con l’attività d’impresa (art. 142, comma 1 l. fall.), occorre pur sempre che, come argomentato dalla Suprema Corte nella parte motiva, la “soddisfazione”, almeno parziale dei creditori concorsuali, risulti dalla valutazione discrezionale del giudice del merito circa l’effettiva portata satisfattiva delle ripartizioni, quale sufficiente a garantire quella parzialità dei pagamenti indispensabili al riconoscimento di un’esdebitazione che non vada a discapito del ceto creditorio.
Pertanto, il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso perché infondato. Nessuna critica può essere mossa ai giudici del merito quanto all’interpretazione operata nel caso concreto dell’art. 142 l. fall., che è da ritenersi conforme ai principi interpretativi dettati dall’art. 12 delle preleggi. Altrettanto è da dirsi quanto alle condizioni minime per la disciplina dell’esdebitazione stabilite dalla legge delega, che non sono impedienti rispetto alla fissazione di criteri ulteriori da parte del legislatore delegato.
Dirimente è la sentenza delle Sezioni Unite n. 24214 del 18.11.2011, cui espressamente rinvia la pronuncia in commento, risolutiva del contrasto interpretativo generato dalla formulazione letterale del secondo comma dell’art. 142 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.), come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006. Tale disposizione, infatti, si presta ad una duplice interpretazione. L’una, restrittiva, riferisce l’elemento della parzialità della soddisfazione ai crediti di ciascun creditore, con la conseguenza che si potrebbe ottenere l’esdebitazione solo quando tutti i creditori, anche chirografari, abbiano ottenuto una sia pur minima percentuale del loro credito.
Tale lettura, sebbene suggerita dalla relazione illustrativa della legge di riforma del 2006 (l. n. 80/2005), al fine di evitare uno sbilanciamento a danno dei creditori, tuttavia, non è stata ritenuta condivisibile dalle Sezioni Unite. Una simile interpretazione avrebbe legittimato, talvolta l’esdebitazione in presenza del pagamento di una percentuale irrisoria dei crediti ammessi al passivo, talaltra la negazione del beneficio a chi, pur avendo pagato un’elevata percentuale del debito, non fosse riuscito a soddisfare integralmente i crediti privilegiati.
Una seconda lettura, estensiva, riferisce l’inciso “neppure in parte” ai creditori, sicché il pagamento potrebbe interessare anche un solo creditore. Tale interpretazione è stata recepita dalle Sezioni Unite con gli opportuni correttivi.
Secondo una lettura logica sistematica del secondo comma dell’art. 142 l. fall., la valutazione della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali rispetto a quanto dovuto è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che, conformemente alla ratio dell’istituto dell’esdebitazione, deve operare una comparazione tra l’interesse del debitore a ricominciare una nuova attività imprenditoriale senza dover sopportare il peso dei debiti pregressi e l’interesse dei creditori ad ottenere quanto più possibile dalla procedura fallimentare.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESDEBITAZIONE: È SUFFICIENTE LA SODDISFAZIONE DI ALMENO PARTE DEI CREDITORI E NON DI TUTTI
IL GIUDICE DEL MERITO SECONDO IL SUO PRUDENTE APPREZZAMENTO PUÒ FORNIRE UNA VALUTAZIONE DI TALE CONSISTENZA RISPETTO A QUANTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO
Sentenza | Corte di Cassazione | 06-12-2012 | n.21985
ESDEBITAZIONE: CONCESSA ANCHE IN MANCANZA DI UN RIPARTO IN FAVORE DI TUTTI I CREDITORI
LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PER CONCEDERE IL BENEFICIO DELL’ESDEBITAZIONE È RISERVATA AL GIUDICE DI MERITO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima | 31-12-2013 | n.28804
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 538/2015