ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Luca Ludini del foro di Roma
Anche nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, la previsione contrattuale della clausola di salvaguardia, porta necessariamente ad escludere in radice la pattuizione di interessi usurari.
Ai fini della verifica dell’usura, non si può applicare il cumulo fra tasso corrispettivo e moratorio e l’eventuale usurarietà di quest’ultimo deve essere valutata di per sé. La nota sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, pur se a volte diversamente interpretata, in effetti non ha mai espresso come principio la sommatoria dei tassi di interesse, attese le diverse funzioni, nature ed applicazione degli stessi.
Il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo: le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti e, quindi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti; la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati ,al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire.
Questi i principi di diritto enunciati dal Tribunale di Roma, dott. Eugenio Curatola, con l’ordinanza del 21 settembre 2015.
Nel caso di specie è accaduto che la società di leasing, dopo aver concesso in locazione finanziaria un immobile, a fronte del persistente e reiterato inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, aveva intimato all’utilizzatore la risoluzione del contratto e il rilascio dell’immobile, in forza di apposita clausola risolutiva espressa.
Si costituiva in giudizio l’utilizzatore, il quale, deduceva l’usurarietà del contratto di leasing e la conseguente inoperatività della risoluzione, non essendo maturato pertanto alcun inadempimento, oltre che l’indeterminatezza del tasso per l’applicazione dell’ammortamento alla francese.
Il Tribunale ha accolto la domanda della società di leasing, con condanna dell’utilizzatore alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il provvedimento ha dichiarato la risoluzione contrattuale, non avendo l’utilizzatore opposto validi elementi contrari a fronte della specifica allegazione e documentazione di parte attrice attestante il suo inadempimento rispetto all’obbligazione di pagare tempestivamente i canoni di locazione.
Né a diversa conclusione ha chiarito il Tribunale si sarebbe potuto addivenire in considerazione delle eccezioni sollevate dall’utilizzatore, che aveva dedotto il carattere usurario ed anatocistico degli interessi applicati dalla società attrice.
Premesso che, infatti, il tasso corrispettivo risultava ampiamente al di sotto del tasso soglia e che, ai fini della verifica dell’usura oggettiva non si potesse applicare un cumulo tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, il Tribunale ha chiarito che l’eventuale usurarietà di quest’ultimo doveva essere valutata di per sé. Invero, “gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto“. Il tasso di mora, dunque, sostituisce il tasso corrispettivo e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.
Ad ogni buon conto, risultando inserita nel contratto di locazione finanziaria apposita clausola di salvaguardia, da applicare in caso di eventuale superamento del tasso soglia, il fenomeno dell’usura risultava escluso a priori.
Invero, le parti avevano espressamente convenuto che “Qualora, alla data di stipulazione del presente contratto, il risultato di tale calcolo (
) risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata del la locazione finanziaria nell’Euribor 3 mesi , divisore 365, quale pubblicata da Il Sole 24 Ore, con arrotondamento al punto percentuale inferiore
“.
Altrettanto infondata, l’eccezione formulata dalla convenuta in relazione all’applicazione di interessi anatocistici in conseguenza del piano di ammortamento c.d. “alla francese“, essendo gli interessi calcolati solamente sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.
Si segnalano i seguenti precedenti:
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ESCLUDE L’USURARIETÀ DEL MUTUO
GLI INTERESSI DI MORA SONO DA RITENERSI CONTENUTI NEI LIMITI DELLA SOGLIA
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott. R. Rossi 04-06-2014
USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA
LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO
Ordinanza Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino 14-03-2015
USURA: ESCLUSA SE IL CONTRATTO PREVEDE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
GLI INTERESSI IN CONCRETO APPLICATI NON POTRANNO MAI SUPERARE IL TASSO SOGLIA
Ordinanza Tribunale Tivoli, dott.ssa Testa Piccolomini 18-02-2015
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IMPEDISCE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
NON SI HA USURA SE LA CD. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVEDE CHE IN CASO DI TEORICO SUPERAMENTO DEL LIMITE LA MISURA SIA PARI AL LIMITE MEDESIMO
Ordinanza Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, dott.ssa Monica Cacace 09-01-2014
Testo del provvedimento
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