ISSN 2385-1376
Testo massima
La sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, giudice Antonio S. Stefani con la sentenza 11139 del 6 ottobre 2015.
In particolare è accaduto che un cliente dopo aver sottoscritto un contratto di mutuo il 15/1/2005 ha convenuto in giudizio una banca sul presupposto che i tassi pattuiti supererebbero quello soglia anti-usura in vigore in quel trimestre, con conseguente gratuità del finanziamento, ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c., supportando tale tesi anche con una consulenza stragiudiziale ed un parere pro veritate.
Il Tribunale ha rigettato la domanda anche con condanna della parte per lite temeraria, bocciando in modo perentorio la tesi della sommatoria sul presupposto che i tassi contrattuali hanno funzioni diverse in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento.
Per tali ragioni il giudice ha ben evidenziato che la sommatoria conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché in quanto erroneamente e senza alcuna logica giungendo ad un tasso creativo, mai pattuito tra le parti, disattendo nozioni assolutamente elementari di matematica finanziaria.
IL COMMENTO
I Tribunali italiani sono esasperati dal dover decidere contenziosi inutili e fondati su questioni di diritto assolutamente illogiche, per effetto della erronea lettura della sentenza n.350 del 2013, la quale è stata interpretata in modo distorto contro ogni logica matematica al solo fine di scatenare un pretestuoso contenzioso seriale.
È l’ennesima pronunzia ove il giudice di ufficio ha bollato come temeraria la tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, seppur con una condanna lieve di soli euro 7.000,00, ben tenendo presente che in passato vi sono state condanne molto più pesanti fino ad euro 125.000,00.
Si segnalano i seguenti precedenti:
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA
SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA
Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza, 23-04-2015, n. 1070
USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED “INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Sentenza, 10-03-2015
LITE TEMERARIA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI È UN’IPOTESI TIPICA DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
AGIRE IN GIUDIZIO SOLO PER TALE MOTIVO È INDICE DI DOLO O COLPA GRAVE EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Ordinanza, 17-02-2015
LITE TEMERARIA: LA SANZIONE PECUNIARIA VA CALCOLATA NEL QUADRUPLO DELLE SPESE DI LITE
CONDANNA DI EURO 125.000,00 PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 CPC
Tribunale di Milano, dott. Marcello Piscopo, 25-11-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 508/2015