Testo massima
In materia di presunzioni, la Corte di Cassazione ha la competenza a controllare se la norma di cui all’art. 2729 c.c. sia stata applicata nel giudizio di merito alla fattispecie concreta che effettivamente risulti ascrivibile a quella astratta.
Questo è il principio confermato dalla Cassazione Civile, Sezione Quinta, Pres. Piccininni Rel. Cirillo, nella sentenza n. 17183 del 26.08.15.
Il giudizio di legittimità prende le mosse dall’appello avanti la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, svolto da tre contribuenti avverso una sentenza di primo grado che aveva precedentemente stabilito atti impositivi e sanzioni per l’anno d’imposta 2005.
Il Giudice di seconde cure ha motivato il rigetto dell’appello erariale sul merito della pretesa fiscale “osservando come… non siano emersi elementi in grado di confortare ulteriori considerazioni a quanto già minimamente (ed insufficientemente) evidenziato negli avvisi di accertamento, posto che la situazione circostanziale non è per certo vinta, in termini di presunzioni, da quelle che, allo stato, altro non sono che mere considerazioni erariali“.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza da ultimo citata, denunciando la violazione di norme di diritto (artt. 2727 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c – d), e art. 41; D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2; D.L. n. 167 del 1990, artt. 4 e 5), censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva negato valore indiziario ai contenuti dei files rinvenuti nel p.c. sequestrato e l’inferenza che ne derivava in relazione a una serie di dati logici e circostanziali desumibili dagli accertamenti fiscali.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso in considerazione di quanto di seguito esplicato.
Dal disposto dell’art. 2729 c.c., si ricava il principio di diritto in forza del quale il Giudice di merito può desumere un fatto ignoto da elementi noti (indizi gravi, precisi e concordanti). Tale valutazione, compiuta dal Giudice di merito, non costituisce però un semplice giudizio sul fatto: l’organo giudicante dovrà riscontrare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio (o l’assenza degli stessi), al fine di giustificare e motivare la propria decisione.
La giurisprudenza ha ricostruito le due fasi di elaborazione che il Giudice deve compiere approcciandosi alla materia delle presunzioni semplici:
– esame di ogni elemento indiziario e successiva selezione di quelli rilevanti;
– valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, con conseguente verifica sulla capacità degli stessi, adeguatamente combinati, di fornire una prova logicamente valida.
Ebbene, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Ord. n.9760/2015), tale percorso logico-giuridico che deve compiere il Giudice di merito può essere sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità ai sensi dell’invocato art. 360 c.p.c., n. 3, affinché la Cassazione, nell’esercizio della caratteristica funzione di nomofilachia, possa controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino o meno ascrivibili alla fattispecie astratta.
Insomma, gli ermellini dovranno (e potranno) verificare che il Giudice di merito abbia individuato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, operata senza il rispetto dei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto (cfr. Cass. Civ. 9760/2015; conf. S.U., 8054/2014/SU e Cass. 19894/2005).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’intero compendio logico e circostanziale offerto dall’Agenzia a riprova della propria pretesa impositiva permetteva – applicando i principi sopra enunciati – di giungere ad una prova logicamente valida, in rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9108/2012), e secondo crismi di ragionevole probabilità (e non necessariamente di certezza), accogliendo il ricorso e cassando la sentenza d’appello sul punto.
Testo del provvedimento
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