ISSN 2385-1376
Testo massima
Il tasso di interesse convenzionale non si somma al tasso di mora e perciò la eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario va valutata in relazione ai due tassi (corrispettivo e di mora) singolarmente presi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Maria Magrì, nella sentenza del 24 settembre 2015, n. 2164.
Nel caso di specie, gli attori avevano agito in giudizio contro la banca per ottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi in ragione di un contratto di mutuo ipotecario.
I mutuatari, invero, sostenevano che sommando il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio – pattuiti entrambi nel contratto – emergeva che il tasso complessivamente applicato fosse nullo perché usurario, a norma dell’art. 1815, 2° comma, c.c., alla luce del D.M. del Ministero dell’Economia e Finanze del 22/06/2001 (in G.U. 05/07/2001 n. 154) di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dall’applicazione della legge sull’usura, applicabile alle pattuizioni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001.
Si costituiva in giudizio la banca contestando nel merito la pretesa attorea, deducendo che il tasso pattuito nel contratto di mutuo non potesse considerarsi usurario alla luce del fatto che interessi corrispettivi e interessi moratori non potessero sommarsi, ma solo applicarsi in via alternativa.
Il giudice del Tribunale di Bergamo, ritenendo la causa sufficientemente istruita e pronta per essere decisa, non necessitando nemmeno di una consulenza tecnica perché superflua data la chiarezza interpretativa delle clausole contenute nel contratto di mutuo, rilevava l’infondatezza della domanda attorea in relazione alla supposta previsione contrattuale, secondo la quale il tasso di interesse convenzionale si sommerebbe al tasso di mora.
La natura degli interessi moratori e di quelli corrispettivi è sostanzialmente differente, spiega l’adito Giudicante:
– gli interessi corrispettivi sono pattuiti nel contratto ed attengono alla fase fisiologica dell’adempimento dell’obbligazione e sono dovuti in quanto la parte mutuataria si obbliga a restituire la somma ricevuta a mutuo (art. 1813 c.c.) unitamente agli interessi, secondo le scadenze rateali pattuite.
– gli interessi moratori, pur sempre pattuiti nel contratto, attengono invece alla fase patologica dell’obbligazione. Essi sono dovuti, infatti, nel caso in cui la parte obbligata alla restituzione delle somme mutuate sia inadempiente e maturano dal giorno della scadenza della somma dovuta, nel solo caso in cui essa non sia stata pagata.
Pertanto la domanda attorea è stata rigettata in quanto: “Il tasso di interesse convenzionale non si somma al tasso di mora e perciò la eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario va valutata in relazione ai due tassi (corrispettivo e di mora) singolarmente presi”.
Il giudice, inoltre, ben chiarisce che, sebbene la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 09/01/2013 abbia sostenuto che, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia, si debbano sommare il tasso convenzionale al tasso di mora, tale decisione non sostiene affatto che il tasso corrispettivo e quello di mora vadano sempre e comunque cumulati, ma solo che anche il tasso di mora debba essere soggetto alla valutazione inerente la usurarietà dei tassi d’interesse.
Sulla base dei principi sopra esposti, il Tribunale di Bergamo, ha rigettato la domanda dei mutuatari, atteso che, il tasso pattuito nel contratto di mutuo non poteva considerarsi usurario tanto in considerazione del fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono essere sommati, bensì applicati in via alternativa.
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti precedenti pubblicati sulla rivista:
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Testo del provvedimento
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