ISSN 2385-1376
Testo massima
Quando la domanda inibitoria di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi sia connessa all’accertamento di merito della dedotta illegittimità della condotta tenuta dall’istituto segnalante, si tratta di ipotesi di responsabilità extracontrattuale volta ad accertare l’eventuale violazione, da parte dell’organo segnalante, del principio generale del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c. e non di accertamento di una violazione delle modalità di trattamento dati.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, dott. Alfredo Landi, con l’ordinanza depositata in data 08.08.2015.
IL CONTESTO NORMATIVO
Al fine di correttamente inquadrare la fattispecie de qua e di comprendere il sottile iter argomentativo sviluppato dal Tribunale di Roma con il provvedimento in commento, occorre anzitutto procedere ad una compiuta indicazione delle norme di riferimento.
In primis, occorre richiamare l’art. 152 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che al comma 1 dispone che “tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria“; ai sensi del successivo comma 1 bis, “le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150“.
Il richiamato art. 10 D. Lgs. 150/2011, rubricato “Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali“, dispone che “1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati [
] 4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5[
]“.
Da ultimo, il predetto art. 5 D. Lgs. 150/2011, che individua nell’ordinanza non impugnabile la forma del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, su richiesta delle parti e nel caso ricorrano gravi e circostanziate ragioni; il Giudice provvederà invece con decreto pronunciato fuori udienza in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile.
IL CASO
La pronuncia in esame è intervenuta all’esito di un ricorso ex artt. 5 e 10 D. Lgs. 150/2011, articolato dal mutuatario e dal relativo garante, entrambi segnalati alla Centrale Rischi, affinché il Tribunale adito, in via cautelare, disponesse la sospensione del provvedimento di segnalazione presso la Centrale dei Rischi e, nel merito, l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine di cancellazione della segnalazione medesima.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso proposto dagli istanti nelle forme di cui agli artt. 5 e 10 del D. Lgs. n. 150/2011, deducendone, quanto al merito, la totale infondatezza, concludendo pertanto l’integrale rigetto.
LA DECISIONE
L’ordinanza de qua, ritenuta fondata ed assorbente l’eccezione articolata in via pregiudiziale dell’istituto di credito resistente, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando le spese di lite, chiarendo che “la disciplina introdotta con il decreto legislativo in oggetto, volta a disciplinare ex novo la procedura precedentemente disciplinata dall’art. 152 D. Lgs. 196/2003, collega la possibilità di sospensione del provvedimento, prevista dall’art. 5, all’emissione di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e, quindi, è applicabile ad ipotesi diversa da quella in esame nel presente procedimento“.
IL COMMENTO
Il Giudice adito, ha escluso l’esperibilità della speciale procedura attivata da parte ricorrente, negando che nella fattispecie sussistesse una violazione delle modalità di trattamento dei dati sensibili, trattandosi piuttosto di una questione riconducibile alla “eventuale violazione da parte dell’organo segnalante del principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.“.
In particolare, con il provvedimento in commento, il Tribunale di Roma ha inteso allinearsi al recente filone giurisprudenziale che ha individuato nell’emissione di un provvedimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali, la condizione per l’applicabilità della disciplina di cui al D. Lgs. n.150/2011.
La precedente giurisprudenza era invece incline ad affermare l’utilizzabilità di tale tipico strumento processuale in luogo di quello residuale ed eccezionale ex art. 700 c.p.c.. Orientamento, questo, come si diceva ribaltato in considerazione del presupposto applicativo dell’art. 10 D. Lgs. 150/2011, ossia l’emissione di un provvedimento, da intendersi quale atto di un’Autorità amministrativa, suscettibile di sospensione. Evidente che non possa ricondursi a tale ambito la segnalazione alla Banca d’Italia. Del resto, come precisato dal Tribunale di Verona (29.04.2011), “ciò di cui si duole il ricorrente è la segnalazione del proprio nominativo alla centrale rischi, che è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l’istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, nell’ultimo aggiornamento“.
Lo stesso Tribunale scaligero, (19.03.2013), ha poi opportunamente definito i margini della questione, chiarendo che “chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale dei rischi si duole non delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma ancora e più semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione dei centrali di rischi“, e qualificando dunque la fattispecie nei termini di una violazione dei precetto del neminem laedere ex art. 2043 c.c..
In tal senso anche il Tribunale di Milano (15.10.2014), che ha chiarito che “dopo l’abrogazione del comma 6 dell’art. 152 del Codice della Privacy, il rimedio di cui all’art. 10 III comma del D.lgs. n. 150/2011, permane esclusivamente con riferimento ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali. In tutti gli altri casi, ovvero quando occorra verificare la legittimità dell’operato di soggetti terzi, è da ritenersi applicabile lo strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c.“.
Per approfondimenti ed ulteriori confronti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CENTRALE RISCHI: IL PROCEDIMENTO TIPICO DELLA PRIVACY E IL RICORSO EX ART.700 CPC
IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE È AMMISSIBILE SOLO SE CHIESTO IN CORSO DI CAUSA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, seconda sezione | 01-04-2014
SEGNALAZIONI A SOFFERENZA AMMISSIBILITÀ RIMEDIO CAUTELARE EX ART.700 CPC
IL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 6 D.LGS 150/2011 È SOLO EVENTUALE E DEVE ESSERE ADOTTATO IN CASO DI INERZIA DELL’INTERMEDIARIO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice unico dott. Massimo Vaccari | 18-03-2013
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 494/2015