ISSN 2385-1376
Testo massima
Nonostante l’assegno costituisca un titolo di credito astratto, che non menziona il rapporto sottostante alla sua emissione, esso conserva la sua natura cartolare e di mezzo di pagamento e va, quindi, pagato al momento della presentazione ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
Sono infatti nulli il patto di garanzia e quello de non petendo, i quali vitiantur sed non vitiant, poiché non è consentito alla volontà delle parti modificare la natura intrinseca del titolo. L’affidamento riposto dall’emittente sul rispetto da parte del prenditore del titolo, di un accordo invalido (patto di garanzia), non potrebbe mai qualificarsi (e ricevere una qualche forma di tutela), come affidamento legittimo, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell’aspettativa dell’altrui adempimento di un accordo contrario alle norme imperative dell’ordinamento giuridico.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli Nord, dot. Felice Angelo Pizzi, con sentenza n. 432, depositata in data 12.06.2015.
Nel caso in esame, la debitrice ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti in relazione al mancato pagamento di una somma portata da un assegno dalla stessa emesso per il saldo di alcune fatture. L’opponente deduceva l’avvenuto pagamento della somma ingiunta a mezzo bonifici bancari, precisando d’aver emesso il predetto assegno solo a garanzia delle fatture di cui al provvedimento monitorio, non dunque a titolo di pagamento.
Il Tribunale adito ha disposto il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente declaratoria di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c., dell’opposto provvedimento, ribadendo alcuni principi di diritto utili a chiarire la natura e la funzione dell’assegno, quale titolo di credito astratto (poiché non contenente alcuna menzione del sottostante rapporto sostanziale).
In particolare, il provvedimento in esame ha ribadito la funzione di mezzo di pagamento dell’assegno, derivando da ciò sia l’obbligo di pagamento al momento della presentazione, sia la nullità di eventuali patti delle parti in deroga a tale funzione di pagamento. Ad ulteriore conforto delle proprie statuizioni, il Tribunale ha precisato che, “proprio in quanto titolo astratto, l’assegno non è idoneo ad accertare la persistenza del rapporto fondamentale e quindi ad escludere la concreta riferibilità ad esso di pregressi pagamenti”.
In conclusione, avendo le parti attribuito valore di garanzia, piuttosto che di pagamento, al titolo de quo, il Tribunale ha dichiarato la nullità della relativa clausola, con conseguente rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Testo del provvedimento
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