ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
Con l’atto di precetto non si può legittimamente intimare il pagamento delle spese riguardanti l’attività di costituzione della garanzia ipotecaria, in quanto non strettamente riferibile all’attività di adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo.
Le spese di assistenza legale ai fini dell’iscrizione di ipoteca non possono comprendersi nella previsione di cui all’art. 2846 c.c., che pone a carico del debitore le spese per l’iscrizione di ipoteca, e, comunque, non possono ritenersi possibile oggetto di intimazione di pagamento nell’atto di precetto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, dott. Genovese, con la sentenza n. 1832, depositata il 02.09.2015.
IL CASO
Nel caso di specie, il creditore, dopo aver iscritto ipoteca giudiziale, provvedeva alla notifica dell’atto di precetto intimando il pagamento del costo relativo alla predetta iscrizione ipotecaria. A seguito della predetta notifica, il debitore proponeva opposizione al precetto, eccependo, a sostegno della spiegata opposizione, l’inammissibilità del precetto perché la somma oggetto di intimazione non era certa, liquida ed esigibile; l’eccessività degli interessi moratori; l’inserimento di importi non dovuti; l’inammissibilità del precetto per mancato esperimento della procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale.
Il Giudice adito, disponendo il parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto l’efficacia del precetto, rideterminandone la portata, compensando per 1/3 le spese di lite e condannando l’opponente al pagamento dei restanti 2/3.
A fondamento della pronuncia in commento, relativamente alla specifica doglianza afferente all’inclusione nel precetto delle spese di iscrizione ipotecaria, il Tribunale ha sostenuto che con l’atto di precetto non si possa intimare il pagamento delle spese riguardanti l’attività di costituzione della predetta garanzia, in quanto non strettamente riferibili all’attività di “adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo”, ex art. 480 c.p.c..
Il giudice ha in ogni caso chiarito che, “nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l’espropriazione forzata proprio sui beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecaria saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 2855 c.c.“.
IL COMMENTO
Tale decisione lascia dubbi interpretativi sulla corretta interpretazione dell’art. 2846 c.c..
La predetta norma codicistica, che pone a carico del debitore le spese d’iscrizione dell’ipoteca, deve ritenersi dettata per qualsiasi specie di ipoteca, e quindi anche per l’ipoteca giudiziale e per quella legale, nonostante a queste ultime non sia riferibile la salvezza del “patto contrario”, menzionato con evidente riguardo alla ipoteca convenzionale.
In tale ottica, al creditore che abbia proceduto, in base a sentenza di condanna, alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale, non può negarsi il diritto di agire in executivis per il recupero delle spese erogate.
Ad ogni buon conto, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che le spese riguardanti la costituzione della garanzia ipotecaria non potessero essere intimate con l’atto di precetto, in quanto non strettamente riferibili all’obbligo risultante dal titolo esecutivo ex art. 480 c.p.c., appare non chiara anche in considerazione di un ulteriore aspetto.
Come precisato dallo stesso provvedimento in commento, invero, nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuova l’espropriazione forzata sui medesimi beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall’art. 2855 c.c.: evidente la discrasia di siffatto sistema nell’ipotesi in cui, invece, il debitore provveda sua sponte al pagamento della somma precettata. In tal caso, non azionandosi alcuna procedura esecutiva, le spese di iscrizione ipotecaria resterebbero a carico del creditore che le ha anticipate, gravando pertanto su quest’ultimo l’onere di azionare altra procedura al fine di ottenerne il rimborso.
Un meccanismo che, evidentemente, stride con il noto principio di economia processuale al quale l’intero sistema è teso, comportando un inevitabile aggravio alla macchina della giustizia, oltre che allo stesso creditore, preventivamente munitosi di titolo di formazione giudiziale.
Ed allora, come recuperare le spese relative all’ingiunzione ipotecaria in caso di pagamento dell’atto di precetto?
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 485/2015
Tags : 1832, 4 settembre 2015, dott. Genovese, intimazione, ipoteca, iscrizione, non, oggetto, Precetto, spese, Tribunale di Benevento