ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui il correntista – attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi dell’art. 119, co.4, TUB, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario.
Nell’azione di ripetizione di indebito, grava sull’attore l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, che sono non solo l’avvenuto pagamento (eventualmente in eccedenza quando l’indebito è costituito dalla differenza del pagato rispetto al dovuto), ma anche l’inesistenza della causa solvendi e del nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell’insussistente rapporto o in eccedenza rispetto al dovuto.
Questi i principi espressi da Tribunale di Monza, dott. Giovanni Battista Nardecchia, con la sentenza del 5 marzo 2015.
Nel caso di specie, il cliente conveniva in giudizio la banca con la quale aveva intrattenuto rapporti di conto corrente, affinché il Giudice adito, previa declaratoria di nullità /invalidità dei predetti contratti, condannasse la banca alla restituzione delle somme indebitamente incassate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese non concordate, interesse ultralegali.
Il Giudice adito ha, preliminarmente, ribadito la portata dell’onere probatorio gravante sul cliente attore alla luce delle articolate domande.
In particolare, il provvedimento in esame ha richiamato il principio consolidato, secondo cui, “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa“. Iniziativa, quella del cliente, disciplinata dall’art. 119, comma 4, T.U.B., che prevede la facoltà del correntista di chiedere alla banca la documentazione contabile inerente al rapporto. Pertanto, il correntista che non abbia provveduto a richiedere alla banca, prima dell’instaurazione del giudizio, tutta la documentazione idonea a supportare la propria domanda giudiziale, o in alternativa abbia ricevuto risposta negativa o alcuna risposta a fronte della propria richiesta, non può in giudizio ribaltare l’onere della prova e chiedere alla banca di sopperire a tale carenza probatoria mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Nel caso di specie, il Giudice ha ribadito che il correntista che agisca in ripetizione, previo accertamento positivo del presunto credito vantato nei confronti della banca, ha l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., il fondamento della sua pretesa.
A tal propoisito, la prova dell’inesistenza della causa solvendi integra un elemento costitutivo della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo e come tale va provato da colui che agisce in giudizio.
Invero, grava sull’attore la prova dell’esistenza dei presupposti di un’azione di indebito pagamento, seppur consistente non nell’inesistenza del rapporto, bensì in un’eccedenza non dovuta in termini di pagamento.
Il Tribunale, aderendo ad un consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che “l’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. non subisce deroga allorché concerna la prova di fatti negativi afferma che, ove questi non possano essere provati direttamente, possono essere dimostrati con presunzioni le quali a loro volta, se di regola sono basate sulla prova dei fatti positivi contrari al fatto negativo, possono fondarsi sulla prova di fatti positivi che, per quanto non esattamente contrari a quello negativo, siano pur tuttavia idonei a norma dell’art. 2729 c.c. a far desumere il fatto negativo”.
In considerazione degli enunciati principi ed evidenziata l’infondatezza di ciascuna delle doglianze attoree in relazione alla documentazione acquisita, il Tribunale ha rigettato in toto le istanze articolate dal correntista attore nei confronti dell’istituto di credito.
Si rimanda, per approfondimenti, ai seguenti precedenti:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C/C SU CUI SI FONDA LA PRETESA RESTITUZIONE DETERMINA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IN DIFETTO DELLA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI C/C, NON PUÒ ESSERE PROVATO CHE I RAPPORTI BANCARI SONO STATI REGOLATI IN DIFFORMITÀ DAGLI ACCORDI PATTUITI
Sentenza Tribunale di Savona, dott.. Alberto Princiotta 02-06-2014 n.861
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi 11-09-2014 n.11114
RIPETIZIONE INDEBITO BANCARIO: GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI DIMOSTRARE IL FONDAMENTO DELLA PRETESA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE, OLTRE AL FATTO MATERIALE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, L’INESISTENZA O IL VENIR MENO DELLA CAUSA DEBENDI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 22-05-2014 n.1134
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE IL CONTRATTO
L’ATTORE DEVE PROVARE LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI
Sentenza Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi 20-10-2014
INDEBITO BANCARIO: L’ONERE DI PROVARE L’EFFETTUAZIONE DI RIMESSE SOLUTORIE GRAVA SUL CORRENTISTA ATTORE
SPETTA ALL’ATTORE CORRENTISTA L’ONERE DI ALLEGARE E DI PROVARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AZIONE PROMOSSA DEL DIRITTO FATTO VALERE
Sentenza Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino 07-07-2014
BANCHE: L’AZIONE DI RIPETIZIONE INDEBITO, MERAMENTE “ESPLORATIVA”, È INAMMISSIBILE
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE LA DATA IN CUI È CORSO IL RAPPORTO E PRODURRE IL CONTRATTO BANCARIO
Sentenza Tribunale di Roma dott.ssa Caterina Bordo 26-02-2013 n.4233
LITE TEMERARIA: L’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO SU MERA PERIZIA E ALCUNI SCALARI COMPORTA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE
CHI AGISCE IN GIUDIZIO DEVE PREVENTIVAMENTE RECUPERARE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza Tribunale di Milano, dott.ssa Antonella Cozzi 24-11-2014
Testo del provvedimento
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