ISSN 2385-1376
Testo massima
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, unitamente a quello di erogazione del mutuo fondiario, l’incarico conferito dalle parti deve intendersi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale, in special modo al fine di assicurare la serietà, la certezza degli atti giuridici e la correttezza dei relativi comportamenti per il perseguimento del risultato voluto dalle parti. Tra tali attività, è compresa la stessa attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell’atto.
Questi i principi recentemente ribaditi dalla Cassazione Civile, Sezione III, con la sentenza del 19 marzo 2015, n. 5481.
Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata relativa ad una controversia insorta a seguito dell’inadempimento, da parte di due promissari acquirenti, sia dell’obbligo di acquisto di un immobile, sia di quello di rimborso di un finanziamento collegato al negozio di compravendita, con consequenziale successivo pregiudizio al patrimonio del promittente venditore in veste di terzo datore di ipoteca.
La responsabilità del notaio per colpa nell’adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale. Ciò in quanto, pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, purtuttavia egli è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media, riferita alla natura della prestazione. La sua opera, pertanto, non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale. Anche nel contratto più semplice, il notaio non si limita ad autenticare le firme, ma controlla che il contenuto del contratto sia adatto alla situazione giuridica ed alla volontà di chi lo sottoscrive.
In particolare, quando il documento è predisposto da una delle parti – per esempio il mutuo da stipularsi con una banca – o da terzi, il notaio deve richiamare l’attenzione delle parti sulle clausole che possano risultare particolarmente onerose.
Il notaio, per legge, ha un dovere di imparzialità che esiste anche quando il medesimo è scelto da una delle parti; inoltre, ha il compito di informare le persone che si rivolgono a lui di tutti i loro diritti e, nel prospettare le diverse opportunità, assicura trasparenza e conoscibilità dei contenuti ed effetti dell’atto dando alle parti ogni chiarimento necessario.
Ne consegue che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, unitamente a quello di erogazione del mutuo fondiario, l’incarico conferito dalle parti deve intendersi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale, in special modo al fine di assicurare la serietà, la certezza degli atti giuridici e la correttezza dei relativi comportamenti per il perseguimento del risultato voluto dalle parti.
Tra tali attività, è compresa la stessa attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell’atto. Ciò costituisce applicazione della regola dell’integrazione del contratto a norma dell’art. 1374 c.c., che conforma il contenuto delle obbligazioni contrattuali all’intento voluto dalle parti.
Per approfondimenti sul punto si veda:
NOTAIO ROGANTE: RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
L’OPERA DEL NOTAIO DEVE ESTENDERSI A TUTTE QUELLE ATTIVITÀ DIRETTE AD ASSICURARE LA SERIETÀ E CERTEZZA DELL’ATTO GIURIDICO POSTO IN ESSERE TRA LE QUALI È COMPRESA LA ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RELAZIONE ALLO SCOPO TIPICO DELL’ATTO.
Invero, la responsabilità del notaio per colpa nell’adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavìa è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione, sicchè, la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà, delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale (L. n. 89 del 1913, art. 1) tra le quali è compresa la attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell’atto.
Sentenza Cassazione civile, sezione terza 27-11-2012 n.20991
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 478/2015