ISSN 2385-1376
Testo massima
Valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può disporre con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’art. 183 bis c.p.c., con l’instaurazione di un giudizio a cognizione sommaria ex art. 702 bis e ss c.p.c., in luogo di quello a cognizione piena. Il giudice può disporre un brevissimo termine alle parti per la produzione di mezzi di prova, a pena di decadenza, in ragione della nuova portata applicativa della riforma.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bologna, Dott. Marco Gattuso, nell’ordinanza del 28 maggio 2015.
Nel caso di specie, era avvenuto che a seguito dell’emanazione di un decreto ingiuntivo, la parte ingiunta aveva proposto opposizione, sulla base di argomentazioni definite però dal giudicante “assai fumose” e “generiche“.
Il Tribunale ha rilevato l’opportunità di procedere con rito sommario a norma dell’articolo 702-ter c.p.c., proprio in virtù del fatto che l’opposizione apparisse generica e priva di qualsiasi supporto documentale.
Il caso in esame rappresenta una delle prime applicazioni del nuovo art. 183 bis – introdotto dal D.L. 132/2014 rubricato “Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione” che così dispone: “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Il Giudice ha poi accordato alle parti, a pena di decadenza, termine di cinque giorni per produrre i mezzi di prova, precisando che la ragione della fissazione di tale termine fosse da ravvisare esclusivamente nella novità della disposizione legislativa, tale da consentire una deroga alla procedura introdotta dal Legislatore, che prevede che la deduzione dei mezzi istruttori debba avvenire nella stessa udienza.
La rilevanza della pronuncia in esame risiede, dunque, non solo nell’estensione della disciplina di cui al recente art. 183 bis c.p.c. anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche nella previsione del brevissimo termine sopra indicato per l’integrazione dei mezzi di prova, attività di norma circoscritta all’udienza medesima.
Tuttavia, il giudice, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo posto che, nonostante la produzione della memoria autorizzata, le contestazioni dell’opponente erano rimaste a suo giudizio “assai fumose”.
Testo del provvedimento
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