ISSN 2385-1376
Testo massima
Non è ammissibile la domanda ex art. 169 bis l. fall., diretta ad ottenere l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto di cessione dei crediti, formulata dalla società ammessa alla procedura di concordato preventivo, allorquando uno dei contraenti che sia ancora in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione ed invece l’altro, in concordato, non abbia ancora adempiuto, od esaurito di adempiere, alle proprie obbligazioni.
Per contratto in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F. deve intendersi quel negozio che al momento della presentazione dell’istanza di sospensione o di scioglimento sia ancora ineseguito o non ancora integralmente eseguito da entrambe le parti contraenti, con la conseguenza che il contratto non può essere sciolto laddove il contraente in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione e quello in concordato non abbia ancora adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questi i principi affermati dal Tribunale Bergamo, giudice dott. Vitiello, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, ove la società ammessa alla procedura ha formulato istanza per lo scioglimento da un contratto di cessione dei crediti concluso con la Banca S.p.A. e dal contratto di locazione finanziaria concluso con la Società di Leasing S.p.A.
Il Tribunale chiarisce, preliminarmente, l’ambito di operatività della norma di cui all’art. 169 bis l. fall., evidenziando come, per contratto in corso di esecuzione, debba intendersi un negozio che al momento della presentazione dell’istanza da parte del soggetto in concordato sia ancora ineseguito o non ancora interamente eseguito da entrambe le parti contraenti.
Viene precisato, inoltre, che la norma opera con riferimento a quegli stessi negozi giuridici cui è applicabile la disciplina di cui agli artt. 72 e segg. l. fall., a nulla rilevando la diversità delle espressioni usate dal legislatore (contratti in corso di esecuzione nell’art. 169 bis l. fall.; rapporti pendenti nell’art. 72 l. fall.), dovendosi evidenziare che laddove il contraente ancora in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione ed invece l’altro, in concordato, non abbia ancora adempiuto, od esaurito di adempiere, alle proprie obbligazioni, il contratto deve necessariamente proseguire, senza che per il debitore in concordato sia possibile sciogliersi dal vincolo negoziale.
Muovendo da tale premessa, il Tribunale di Bergamo evidenzia come nel caso di specie la società in concordato avesse chiesto di potersi sciogliere da un contratto di cessione pro solvendo di crediti futuri che in realtà è accessorio ad un contratto di finanziamento, con cui la banca ha mutuato alla società in concordato la somma di euro 284.000,00.
Sul punto, dall’esame di alcune previsioni del contratto di finanziamento, il Tribunale, infatti, deduce come il contratto di mutuo fosse strettamente ed indissolubilmente collegato al contratto di cessione dei crediti, e che il nesso sinallagmatico tra le parti può essere ravvisato soltanto considerando il contratto di cessione in uno con il contratto di finanziamento.
Ne consegue, ad avviso del Tribunale, la necessità di considerare che una delle parti contrattuali, la banca, abbia già interamente esaurito la propria prestazione negoziale, donde l’inammissibilità della richiesta di scioglimento.
Il Tribunale di Bergamo trae, poi, ulteriore conferma della correttezza della conclusione raggiunta nella considerazione del fatto che, ove si considerasse il contratto di cessione di crediti isolatamente esso, non prevedendo alcuna obbligazione in capo al soggetto cessionario, risulterebbe un negozio a titolo gratuito, privo di sinallagma e di controprestazione da parte del cessionario.
Ciò in palese violazione della volontà negoziale delle parti e della funzione economica svolta dai contratti di mutuo e di cessione dei crediti così come causalmente e indissolubilmente collegati.
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile la domanda di autorizzazione allo scioglimento nella parte riferita al contratto di cessione di crediti.
Sulla questione dei limiti di ammissibilità dell’istanza di scioglimento/sospensione dei contratti in corso di esecuzione, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Testo del provvedimento
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