ISSN 2385-1376
Testo massima
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna [RdAC] da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al Giudice.
Accertata la nullità di un deposito (rifiutato) e l’intempestività di quello successivo, può configurarsi una remissione in termini ex art. 153 c.p.c. al verificarsi di almeno una tra queste due condizioni: a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell’accettazione/rifiuto dell’atto.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Torino, con ordinanza depositata in data 11.06.2015.
Nel caso in esame, la parte istante in un giudizio di opposizione, chiedeva di essere rimessa in termini per aver depositato per via telematica la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., II termine, con un numero di R.G. diverso da quello corretto. Il deposito veniva effettuato l’ultimo giorno utile (venerdì), e rifiutato dalla cancelleria il lunedì successivo. Veniva pertanto nuovamente eseguito, con corretto indirizzamento, proprio il lunedì, oltre il termine ultimo all’uopo fissato.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice adito ha chiarito ed approfondito i profili di nullità invalidanti il deposito di un atto processuale per via telematica.
Posto che il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, il provvedimento in commento ha precisato che “se la RdAC è generata entro il giorno di scadenza del deposito, il termine decadenziale è rispettato e non rileva che la cancelleria accetti il deposito fuori termine“.
Riconducendo i sopra enunciati principi al caso di specie, risultano dunque acclarate tanto la nullità del primo deposito, quanto la intempestività del secondo.
In relazione alla richiesta di rimessione in termini, il Tribunale ha, pertanto, affermato che “la parte possa accedere a una remissione in termini al verificarsi di almeno una tra queste due condizioni: a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell’accettazione/rifiuto dell’atto. La condizione sub “b” concede il beneficio della remissione, quando sia mancato il termine per rifare (validamente) il deposito a causa di un grave ritardo dell’ufficio nell’effettuare i controlli manuali e rifiutare l’atto“. Non ricorrendo tale ipotesi nella fattispecie de qua, “poiché dichiaratamente l’errore s’è verificato nella sfera del depositante“, il Giudice ha disatteso la richiesta di rimessione in termini.
In virtù dei principi sopra evidenziati, è dunque fondamentale che il legale presti la massima attenzione nell’indicazione del numero di ruolo ai fini del deposito telematico.
Ad ogni buon conto, pare opportuno evidenziare i profili critici che emergono dalla pronuncia in commento, avendo il Giudicante evidentemente palesato poca flessibilità nella valutazione e nella decisione della problematica oggetto di causa. Invero, non essendo affatto consolidata, nell’ambito della classe forense, un’adeguata esperienza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici funzionali al processo civile telematico, sarebbe stata probabilmente più opportuna una maggiore flessibilità, da parte del Giudice, nell’esercizio del potere discrezionale che nella fattispecie de qua ha determinato il rigetto dell’istanza di rimessione in termini.
Testo del provvedimento
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