ISSN 2385-1376
Testo massima
In sede di azione di ripetizione delle somme corrisposte alla banca a titolo di interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, e delle commissioni di massimo scoperto, è onere del correntista esibire in giudizio tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente nei termini perentori assegnati.
La finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti. Il suddetto mezzo di indagine non può, però, supplire alle deficienze istruttorie della parte al solo fine di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, sez. II, Dott.ssa Fausta Como, nella sentenza del 06 giugno 2014, n. 8458.
Nella fattispecie in esame, una società conveniva in giudizio una banca presso la quale intratteneva rapporti di conto corrente deducendo la nullità parziale del contratto di conto corrente relativamente alle pattuizioni degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; chiedendo al giudice di merito l’accertamento del credito con condanna dell’istituto di credito al pagamento delle somme indebitamente corrisposte.
L’attrice chiedeva, poi, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, al fine di verificare se la banca avesse rispettato il mandato conferitole, nel rispetto degli obblighi di buona fede, lealtà, e tutela dell’affidamento ex art. 1175 c.c. e al contempo di quantificare il danno a titolo di risarcimento.
Il giudice di merito, rigettava la domanda a favore della banca, sul presupposto che le clausole contrattuali erano state convenute con la controparte nel contratto di conto corrente, e considerato che, il cliente non aveva adempiuto all’onere probatorio circa l’allegazione in giudizio di tutta la documentazione necessaria a provare il credito nei confronti dell’istituto bancario.
La sentenza in esame, si conforma alla giurisprudenza ormai consolidata circa la ripartizione dell’onere della prova in sede di azione di ripetizione dell’indebito. Il debitore per provare le ragioni a fondamento delle proprie pretese creditorie, infatti, ha l’obbligo di depositare tutta la documentazione idonea ad accertare l’esistenza del credito.
Principio pacifico in giurisprudenza è quello per il quale il correntista, che contesti il superamento dei tassi soglia e/o l’invalidità delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche, ha l’onere di produrre, in giudizio, nei termini perentori assegnati, il contratto e gli estratti conto, con la conseguenza che, in mancanza di tale produzione, non è possibile per il giudice operare alcuna valutazione in merito alla dedotta nullità (ex multis Trib. Latina, 28 agosto 2013 “la parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l’altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia”; Trib. Latina, 28 agosto 2013, cit: “la contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato”; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013, cit: “è onere della parte che deduca in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”).
Tali principi sono condivisi anche dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui l’onere della prova, salvi i correttivi al principio generale ex art.2697 cc, incombe anche in casi come quello di specie sull’attore (cfr. fra le altre Cass. 17/03/2003 n. 5896; Cass 4/5/2004 n. 8439).
Nel contempo, è pacifico in giurisprudenza l’inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio meramente esplorativa, qualora questa sia utilizzata al solo fine di supplire alle deficienze istruttorie della parte.
Invero: “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nelle soluzioni di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 12/02/2008 n. 3374).
Sebbene il giudice possa avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio al fine della determinazione concreta di quanto indebitamente versato, certamente ammissibile qualora la domanda sia indeterminata nel quantum debeatur, come nel caso di specie, tale valutazione va fatta, però, mettendo a disposizione del consulente designato tutta la documentazione idonea a tal fine (ex multis Trib. Nola, 9 gennaio 2014, “al momento in cui il Giudice emette il provvedimento con cui dispone la verifica, da parte del CTU, dei tassi soglia, il Tribunale ha l’obbligo di pronunziarsi in merito alla verifica relativa all’assolvimento dell’onere della prova e cioè della produzione, della parte che intende avvalersene, dei decreti ministeriali previsti dalla legge 108/1996“).
Sulla base di tutte queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande attore, tenendo indenne la banca da ogni illegittima pretesa.
Sul punto si segnalano, per approfondimenti, i seguenti articoli:
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi 11-09-2014 n. 11114
RIPETIZIONE INDEBITO BANCARIO: GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI DIMOSTRARE IL FONDAMENTO DELLA PRETESA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE, OLTRE AL FATTO MATERIALE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, L’INESISTENZA O IL VENIR MENO DELLA CAUSA DEBENDI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 22-05-2014 n. 1134
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
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USURA BANCARIA: È ILLEGITTIMA LA CTU SE LA PARTE NON HA FORNITO LA PROVA DI QUANTO ASSUME VIOLATO
È ONERE DELLA PARTE DIMOSTRARE L’AVVENUTO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANCHE MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI DECRETI E DELLE RILEVAZIONI DELLA BANCA DI ITALIA
Sentenza Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 28-08-2013 n. 19154
CTU: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA AD INDAGINE ESPLORATIVA SU FATTI NON PROVATI
NON PUÒ ESSERE DISPOSTA PER SOPPERIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DELLE PARTI
Ordinanza Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 12-01-2015
Testo del provvedimento
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