ISSN 2385-1376
Testo massima
L’annotazione in un conto affidato di una posta di interessi, o di commissione massimo scoperto, illegittimamente addebitate dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della Banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione potrà dunque parlarsi soltanto dopo che conclusosi rapporto di apertura di credito in conto corrente la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, con la sentenza depositata in data 26.01.2015.
Nel caso de quo, il cliente ed i fideiussori convenivano in giudizio la Banca assumendo che, relativamente agli intercorsi contratti di conto corrente, ancora in essere al momento dell’introduzione del giudizio, l’istituto di credito avesse illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicato interessi superiori alla misura legale, addebitato somme a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché praticato interessi usurari, chiedendo pertanto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, oltre che al pagamento dei danni morali e materiali, nonché la dichiarazione di estinzione delle fideiussioni prestate dai garanti.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale eccepiva la mancata contestazione degli estratti conto, l’irripetibilità dei pagamenti avvenuti in adempimento di un’obbligazione da considerarsi naturale ex articolo 2034 c.c., l’espressa previsione contrattuale della periodicità di capitalizzazione degli interessi, dell’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto, la mancata applicazione di interessi usurari, nonché l’inammissibilità della domanda relativa ai conti correnti, ancora aperti al momento della notifica dell’atto di citazione.
Il Tribunale, nel disporre l’integrale rigetto delle domande attoree, con condanna degli istanti alla rifusione delle spese di lite a favore dell’istituto di credito, ha preliminarmente accertato che parte istante non avesse fornito alcuna prova in ordine all’avvenuto pagamento degli importi di cui all’atto introduttivo, evidenziando che i rapporti di conto corrente oggetto di causa così come tempestivamente eccepito dalla Banca convenuta fossero effettivamente ancora in essere al momento dell’instaurazione del giudizio.
Invero, richiamando alcuni precedenti della Suprema Corte, il Giudice adito ha anzitutto chiarito che “gli atti meramente ripristinatori della provvista non possano assurgere al rango di pagamenti” (cfr. Cass. Civ. S.U. n.24418/2010).
Sulla scorta di tale indicazione di principio, il provvedimento in esame ha poi chiarito che “nel caso in cui il conto corrente sia ancora aperto, come nella fattispecie, nel momento in cui sia stato notificato l’atto di citazione, il correntista potrà promuovere, preliminarmente, l’azione imprescrittibile, ai sensi dell’art. 1422 c.c., per far valere la nullità (parziale) del contratto, ovvero di alcune clausole contrattuali (capitalizzazione trimestrale bancaria, ecc.) e, per l’effetto di dette nullità, promuovere l’azione di accertamento negativo del saldo finale, relativamente alle operazioni non solutorie, con richiesta di messa a disposizione dell’eventuale saldo positivo alla data dell’atto di citazione”.
Domanda, quest’ultima, non articolata nell’atto introduttivo del giudizio, discendendo da ciò il rigetto do ogni pretesa attorea.
Con riguardo alla proposta azione di ripetizione di indebito, invece, il Tribunale ha chiarito che la stessa, “nel caso di conto aperto, può essere proposta soltanto nel caso in cui vi siano state delle operazione solutorie extrafido, operazioni che non risultano essere state effettuate e che parte attrice non ha richiesto di provare”.
Il Tribunale ha, in ogni caso, rilevato l’assoluta genericità delle contestazioni articolate dagli istanti in ordine all’asserita applicazione di interessi ed oneri difformi dalle condizioni pattuite, derivando da ciò l’inammissibilità della richiesta CTU, in quanto del tutto esplorativa.
Fondata, invece, l’ulteriore eccezione sollevata dalla banca convenuta, in ordine al difetto di legittimazione attiva dei fideiussori, “spettando il relativo diritto alla restituzione dell’eventuale indebito soltanto al soggetto che ha effettuato il pagamento, né risultando i predetti avere versato alcunché alla Banca, sia pure nella veste di fideiussori”.
Da ultime, le statuizioni relative alla domanda volta alla dichiarazione di inefficacia della fideiussione prestata dai garanti. Sul punto, appurato che ricorreva nel caso di specie un’ipotesi di fideiussione omnibus, il Giudice ha appurato che, come da disposizioni contrattuali, sarebbe stato onere dei garanti informarsi presso la banca circa le condizioni patrimoniali del debitore ed i rapporti da questi intrattenuti con l’istituto di credito, in deroga a quanto sancito dall’art. 1956 c.c.. Obbligo rimasto invece inadempiuto.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare:
ANATOCISMO E INTERESSI. L’IRRIPETIBILITA’ DELLE RIMESSE “RIPRISTINATORIE”: PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Sentenza Tribunale di Treviso, Padova, Paola 25-02-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: SE IL CONTO CORRENTE È A DEBITO LE RIMESSE HANNO NATURA SOLUTORIA
LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DECORRE DALLA DATA DELLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza Tribunale di Mantova, Est. Laura De Simone 03-05-2014
ANATOCISMO: SOLO I VERSAMENTI SOLUTORI SONO DA CONSIDERARSI PAGAMENTI SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
SE LE RIMESSE SONO RIPRISTINATORIE LA BANCA NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE
Sentenza Tribunale di Lucca, Giud. Dott. Mondini 07-04-2014 n.542
Testo del provvedimento
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